Il contrasto al telemarketing illecito: le due sanzioni del Garante Privacy

Il contrasto al telemarketing illecito: le due sanzioni del Garante Privacy
Continua l’azione del Garante Privacy nell’ambito del telemarketing: nel mese di aprile sono state irrogate due sanzioni da 100 mila euro rispettivamente nei confronti delle società Facile.Energy S.r.l. e Olimpia S.r.l. per aver effettuato telefonate in assenza del necessario consenso e attivato contratti all’insaputa degli utenti.

Il caso Facile.Energy S.r.l. 

Nel 2023 il Garante Privacy avviava un procedimento nei confronti della Facile.Energy S.r.l. a seguito del ricevimento di due reclami e 56 segnalazioni inerenti la ricezione chiamate promozionali indesiderate, effettuate in assenza del necessario e specifico consenso da parte degli interessati anche verso numerazioni iscritte nel Registro Pubblico delle Opposizioni (“RPO”). In alcuni casi, inoltre, le chiamate illecite, portavano all’attivazione di contratti di fornitura energetica all’insaputa degli utenti.

Nelle proprie memorie difensive la società sosteneva che i nominativi e i dati personali dei potenziali clienti venivano raccolti direttamente dai fornitori del servizio di teleselling i quali, pertanto, erano tenuti a verificare le liste di contattabilità del Registro Pubblico delle Opposizioni e ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo la liceità del trattamento dei dati connesso alle attività di telemarketing. La società dichiarava inoltre di non essere a conoscenza delle eventuali azioni illecite effettuate dai propri fornitori.

Nonostante quanto sostenuto da Facile.Energy, l’Autorità ha rilevato la violazione del principio di accountability e delle norme in materia di sicurezza del trattamento, anche in relazione alla mancata adozione di presidi idonei a prevenire e contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio. Dalla documentazione prodotta dalla Società, è emerso un errato inquadramento dei ruoli privacy e delle relative responsabilità e un conseguente sostanziale disinteresse da parte del titolare del trattamento in ordine alla verifica circa l’origine dei dati e delle liste di contattabilità.

Dopo aver ribadito la distinzione tra gli effetti erga omnes dell’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni e quelli specifici e limitati sottesi all’esercizio, da parte degli utenti, del diritto di opposizione al trattamento nel corso della telefonata l’Autorità ha sottolineato l’importanza del corretto inquadramento dei ruoli privacy riguardo il trattamento dei dati personali ai fini della corretta individuazione degli obblighi posti in capo a ciascun soggetto del trattamento. 

Il Garante privacy ha pertanto riconosciuto in capo alla Facile.Energy S.r.l. la responsabilità per le violazioni riguardanti: la corretta individuazione della base giuridica del trattamento, il principio di accountability del titolare – in particolare in merito alla corretta individuazione dei ruoli privacy e agli obblighi di verifica sui propri responsabili del trattamento relativamente all’adozione misure tecniche e organizzative adeguate e la liceità del trattamento da questi posto in essere – e la conseguente carenza di controlli nei confronti della filiera commerciale e dei partner; nonché la violazione dell’art. 130, commi 3 e 3-bis, del Codice Privacy per avere contattato numerazioni telefoniche in costanza dell’iscrizione delle medesime utenze all’RPO - e quindi del meccanismo di opt-out - determinato dalla vigente normativa. 

Con provvedimento del 11 aprile scorso, l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Facile.Energy per un importo pari a 100 mila euro. Per la determinazione dell’importo sanzionatorio il Garante Privacy ha tenuto conto anche della precedente sanzione irrogata nel dicembre 2022 dall’AGCM nei confronti della stessa società – in ordine a violazioni dello stesso genere – in conseguenza della quale Facile.Energy era già venuta a conoscenza delle proprie irregolarità per cui avrebbe potuto già arginare in qualche modo il problema “telemarketing selvaggio”. 

Il caso Olimpia S.r.l. 

Speculare al caso Facile.Energy S.r.l. è risultato quello della società Olimpia S.r.l., alla quale è stata contestata l’attività telemarketing selvaggio e la sottoscrizione di contratti di fornitura energetica ad insaputa degli utenti. La difesa della società in questione – in seguito alla richiesta di informazioni da parte del Garante Privacy, in particolare relativamente agli elenchi dei contraenti – si è basata sul fatto che quanto ad essa contestato non risulta realizzabile in conformità alle procedure interne. Queste prevedono, infatti, che i contratti sono da considerarsi conclusi solo al momento dell’apposizione della firma elettronica tramite OTP e a partire dalla comunicazione che accerta l’effettiva volontà del cliente di concludere il contratto, del quale si verifica la buona fede. 

In seguito all’istruttoria effettuata dal Garante Privacy, è stata contestata ad Olimpia S.r.l. la violazione della normativa vigente in materia dati protezione di dati personali, per il contatto di 301 numeri telefonici iscritti al RPO, a dimostrazione della rilevata mancata attuazione da parte della società di attività di controllo nei confronti delle agenzie di cui si serve per lo svolgimento delle attività promozionali. 

L’utilizzo illecito dei dati personali degli utenti contestato dal Garante Privacy dimostra la violazione – da parte di Olimpia S.r.l. – dei principi di liceità e responsabilizzazione del titolare del trattamento ai sensi del GDPR e dunque la mancata adozione di garanzie sufficienti ad assicurare agli utenti un trattamento dei dati rispettoso della normativa vigente. 

Nonostante le memorie difensive prodotte dalla società, l’Autorità ha segnalato che se questa avesse adempiuto alle prescrizioni sul trattamento dei dati personali in materia di telemarketing, non sarebbero state contattate le numerazioni iscritte nel RPO. 

Lo scorso 11 aprile 2024 il Garante Privacy non ha potuto fare a meno di riconoscere la responsabilità di Olimpia S.r.l. relativamente alle violazioni contestate - sovra riportate - irrogando alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 100 mila euro. Come nel caso di Facile.Energy S.r.l., anche nel presente caso, la società non si è dotata di misure di sicurezza idonee a contrastare il fenomeno del “telemarketing selvaggio”. 

Conclusioni 

Da entrambi i casi analizzati si evince come il Garante Privacy sia molto attivo nel contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a predisporre misure tecniche, organizzative e di controllo adeguate a garantire il lecito trattamento dei dati personali degli utenti e disincentivare le pratiche commerciali scorrette.

Avv.Simona Lanna e Dott.ssa Silvia Mazzarella 

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