TuneIn vs Sony – Warner: il concetto di “comunicazione al pubblico” in UK dopo la Brexit

TuneIn vs Sony – Warner: il concetto di “comunicazione al pubblico” in UK dopo la Brexit
In data 26.3.2021 la Corte d’Appello di Inghilterra e Galles si è pronunciata sul caso TuneIn vs Sony-Warner, affermando che l’attività di fornitura di collegamenti ipertestuali a contenuti la cui trasmissione non è autorizzata nel Regno Unito costituisce un atto di comunicazione al pubblico – e, di conseguenza, una violazione del diritto d’autore – in linea con quanto sostenuto in I grado dalla High Court britannica, nonché con i principi espressi dalla CGUE sul concetto di “comunicazione al pubblico”.
Il giudizio di I grado

È del novembre 2019 la sentenza della High Court britannica sul caso Sony  e Warner, major della musica internazionale, e TuneIn, un importante fornitore di contenuti radio online.

Più nel dettaglio, le società ricorrenti (Sony e Warner) hanno citato in giudizio TuneIn per violazione del copyright, sostenendo principalmente che i collegamenti ipertestuali alle stazioni radio che trasmettono da vari paesi in tutto il mondo (compreso il Regno Unito) costituiscano comunicazioni al pubblico.

Sul punto, la Corte britannica si è espressa riconoscendo la responsabilità di TuneIn, affermando che la fornitura di collegamenti ipertestuali a contenuti la cui trasmissione non è autorizzata nel Regno Unito costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ponendo quindi in essere TuneIn una violazione dei diritti d’autore delle etichette musicali.

Il giudizio di II grado

TuneIn ha impugnato la sentenza di I grado, lamentando – tra le altre cose – che impedire  la possibilità di accesso a link già disponibili sulla rete senza limiti territoriali, costituirebbe una violazione del principio di libertà di espressione.

Si è pertanto sul punto pronunciata la Corte di Appello di Inghilterra e Galles in data 26.3.2021, respingendo l’appello diTuneIn avverso la decisione di I grado. La Corte ha confermato quanto sostenuto dal giudice di I grado, ossia che l’attività di TuneIn di fornitura di collegamenti ipertestuali fosse proprio indirizzata agli utenti del Regno Unito, i quali – senza l’intervento di TuneIn – non avrebbero potuto avere accesso alle stazioni radio non autorizzate a trasmettere in UK. E così il giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto  che i collegamenti equivalevano  a una comunicazione a un “pubblico nuovo”. 

Inoltre, il giudice d’appello ha confermato quanto affermato in I grado, circa le funzionalità della piattaforma, ribadendo che tali attività vanno oltre la semplice fornitura di collegamenti agli utenti e che TuneIn è intervenuto materialmente per fornire agli utenti britannici di TuneIn Radio l'accesso ai flussi delle stazioni radio Internet straniere che comprendono il repertorio di Sony e Warner.

Infine, in relazione a quanto lamentato da TuneIn circa il fatto che i giudici inglesi dovrebbero discostarsi dall'intero corpus giurisprudenziale della CGUE sulla comunicazione al pubblico, la Corte d’Appello ha affermato – tra le altre cose – che (i) dopo la Brexit non c'è stata alcuna modifica legislativa alla sezione 20 del CDPA del 1988, né alcuna modifica al quadro internazionale sul diritto d'autore, (ii) le decisioni della CGUE antecedenti alla Brexit costituiscono “retained EU case law” (sezione 6, paragrafo 7 dello European Union - Withdrawal -  Act del 2018), il che significa che continuano a far parte del diritto interno anche dopo la Brexit e, di conseguenza, continuano a vincolare le corti britanniche.

Conclusioni

In conclusione, nonostante la Brexit, i giudici del Regno Unito sono  rimasti in linea con quanto affermato dalla CGUE sul concetto di “comunicazione al pubblico” e continuano  ad applicare la giurisprudenza della CGUE ai sensi della sezione 6, paragrafo 7, dello European Union (Withdrawal) Act del 2018, almeno in materia di comunicazione al pubblico (punto 74).

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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