Il caso Wind Tre: iniziative di telemarketing e trattamento illecito di dati

Il caso Wind Tre: iniziative di telemarketing e trattamento illecito di dati
Avv. Vincenzo Colarocco Il Garante della Privacy è intervenuto nuovamente sul tema del trattamento dei dati personali in relazione ad iniziative di marketing, pronunciandosi nei confronti di Wind Tre s.p.a.. All’esito di un’istruttoria avviata a seguito di numerose segnalazioni che lamentavano la ricezione di telefonate con operatore e di sms indesiderati a contenuto promozionale, l’Autorità Garante italiana ha emesso un’ordinanza di ingiunzione nei confronti di Wind Tre s.p.a (Provvedimento n. 493 del 29 novembre 2018) condannando la compagnia di telecomunicazioni al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 600 mila euro. La sanzione deriva da un provvedimento adottato nel mese di maggio 2018 (Provvedimento n. 330 del 22 maggio 2018) e quindi precedente all’entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016, nell’ambito del quale l’Autorità aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica a fini di marketing. Le violazioni contestate a Wind Tre s.p.a. dal Garante Privacy sono da ricondurre a due condotte specifiche: la mancata verifica delle liste di chi non aveva prestato il consenso per essere contattato a scopi pubblicitari (“black list”), detenute dalla società, nelle quali erano presenti i segnalanti, e la sistematica, prolungata e illecita comunicazione di dati della clientela a terzi partner commerciali. La società, infatti aveva proceduto ad un’erronea qualificazione soggettiva della maggior parte dei punti vendita, individuandoli come titolari autonomi, anziché come responsabili del trattamento, incorrendo pertanto in una illecita comunicazione. Inoltre, tutte le richieste provenienti dai soggetti interessati inerenti alla revoca del consenso per finalità di telemarketing e marketing non erano state registrate ed organizzate dalla società ma solo  comunicate ai partner, che avrebbero dovuto poi provvedere in autonomia. Pertanto, accertata l’illiceità del trattamento, nel definire l’importo dovuto, l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni contestate, del fatto che siano stati impiegati differenti canali di contatto (telefonate, sms) con esponenziale aumento dell’invasività delle campagne promozionali, della loro reiterazione nel tempo nonché della dimensione e delle condizioni economiche della società, ma anche - in termini favorevoli - del fatto che Wind Tre s.p.a abbia posto in essere autonome iniziative per eliminare le criticità emerse. Inoltre, sulla qualifica soggettiva dei partner commerciali, l’Autorità ha chiarito che l’omessa designazione di tali soggetti quali “responsabili del trattamento” ha dato luogo ad una sistematica oltre che prolungata comunicazione illecita dei dati riferiti alla clientela a terzi, fino al 93% degli operatori economici che vanno a comporre la rete commerciale della Società. Tuttavia, l’iniziale sanzione di 150 mila euro è risultata  inefficace, costringendo l’Autorità in questa occasione ad aumentarla del quadruplo, arrivando cosi alla somma di 600 mila euro.
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