Garante Privacy: sì al diritto all’oblio anche se l’interessato non è identificato, ma solo identificabile

Garante Privacy: sì al diritto all’oblio anche se l’interessato non è identificato, ma solo identificabile
Avv. Vincenzo Colarocco Con provvedimento n. 144 del 20 giugno 2019, il Garante per la protezione dei dati personali (in seguito “Il Garante” o “l’Autorità”) ha fissato un importante principio decidendo sul reclamo di un professionista che aveva, invano, richiesto a Google la deindicizzazione di un Url che risultava reperibile online digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa. Ebbene, il Garante ha chiarito che, il diritto all’oblio può essere invocato, in casi particolari, anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell'interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta. Nella vicenda de quo, Google aveva opposto rifiuto alla richiesta formulata dall’interessato ex art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”) di rimuovere l’Url contestato, sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella Sentenza “Google Spain” (causa C-131/12). Precisamente, l’Url oggetto di contestazione faceva riferimento ad una notizia non più attuale e non aggiornata, relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete di tale notizia rappresentava, ad avviso dell'interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione. Diversamente da Google, l’Autorità, in tale specifica circostanza, ha ritenuto fondata la richiesta del professionista. Invero, nel caso di specie, il Garante ha rilevato che sulla base della definizione di dato personale e, quindi, di “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile”, cristallizzata all’art. 4 del Regolamento, l'Url che riportava la qualifica di Presidente di quella determinata cooperativa, si riferiva in maniera inequivocabile alla persona del reclamante - visto che quest'ultimo rivestiva quella carica da moltissimi anni, tanto da essere ormai, specie nell'ambito della realtà di riferimento, univocamente messo in correlazione con essa. Per altro verso, l'articolo contestato risultava risalente nel tempo e riguardava un procedimento penale che era stato poi definito con una sentenza di assoluzione. Conseguentemente ed in conclusione, il Garante ha sottolineato che il pregiudizio subito dall'interessato a causa della reperibilità sul web dell’Url in questione, non poteva che ritenersi bilanciato da un interesse della collettività a conoscere informazioni che risultavano inesatte e non aggiornate alla luce degli sviluppi procedimentali avuti poi dalla vicenda. Il Garante ha dunque ingiunto a Google di rimuovere l'Url e di comunicare entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.
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