Fotografie di opere d’arte, nuove opere protette o materiali documentali?

Fotografie di opere d’arte, nuove opere protette o materiali documentali?
La direttiva copyright introduce una disposizione atta a liberalizzare le fotografie, per lo più d’archivio, i cui soggetti ritratti siano opere d’arte entrate in pubblico dominio. L’intento parrebbe rispondere all’istanza sovranazionale di apertura delle conoscenze in ambito artistico, andando per contropartita a comprimere i diritti riconosciuti ai fotografi sui materiali di loro produzione. Allo stesso tempo, quale unico discrimine per bloccare l’operatività della nuova disposizione, si pone l’individuazione di una porzione di artisticità autonoma e insita nella foto stessa. In sede di implementazione il legislatore nazionale dovrà operare un meticoloso raccordo tra normative vigenti.

La direttiva copyright introduce una disposizione atta a liberalizzare le fotografie, per lo più d’archivio, i cui soggetti ritratti siano opere d’arte entrate in pubblico dominio. L’intento parrebbe rispondere all’istanza sovranazionale di apertura delle conoscenze in ambito artistico, andando per contropartita a comprimere i diritti riconosciuti ai fotografi sui materiali di loro produzione. Allo stesso tempo, quale unico discrimine per bloccare l’operatività della nuova disposizione, si pone l’individuazione di un porzione di artisticità autonoma e insita nella foto stessa.

Con l’Articolo 14 rubricato come “Opere delle arti visive di dominio pubblico”, la direttiva ha previsto che gli Stati membri provvedano a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive,  il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

La norma interviene come una sorta di compromesso, rispetto alle risultanze della consultazione pubblica sull’eccezione “libertà di panorama”, poi scartata nel proseguo dei negoziati. La Commissione, infatti, aveva evidenziato l’importanza di tale eccezione - atta a consentire a chiunque di scattare e pubblicare foto di opere quali edifici o sculture collocate stabilmente in luoghi pubblici- in quanto una simile previsione, pur essendo presente nella legislazione nazionale di molti Stati membri, non veniva ritenuta sufficientemente armonizzata.

Guardando ai presupposti della definitiva formulazione dell’art. 14 vengono condensati in un unico considerando, il n. 54. Anzitutto si ribadisce la necessità di armonizzare le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di protezione delle riproduzioni, in quanto i disallineamenti attualmente presenti causano incertezza giuridica e incidono negativamente sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Poi, si inquadra l’obiettivo principale, ovvero quello di escludere alcune  riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico da ulteriori forme di protezione e al contempo si menziona l’intento di lasciare che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano continuare a vendere le riproduzioni, come ad esempio le cartoline.

Anzitutto per comprendere la portata della novità itrodotta dalla direttiva, occorre circoscrivere quelle che possono rappresentare le principali forme di estrinsecazione di un’opera d’arte. Senz’altro possono annoverarsi oltre all’opera d’arte in quanto tale e al bene culturale o museale, anche l’insieme delle fotografie volte a riprenderli. Tali materiali una volta realizzati, godono nell’ordinamento interno della protezione ventennale accordata al fotografo, ma non è pacifico che gli stessi sostanzino altresì anche un’opera dell’ingegno specie laddove si tratti di mere riproduzioni di oggetti d’arte.

Nella prassi vi  è dunque uno scollamento tra la libertà accordata dalla LDA rispetto alla possibilità di riprodurre liberamente le opere cadute in pubblico dominio (spesso riprodotte in siti e progetti open source) e, per contro,  i vari disposti regolamentari di alcuni musei e istituzioni, che vietano espressamente di riprendere le opere di pubblico dominio da loro possedute o di usare immagini delle proprie collezioni se non con licenze a titolo oneroso e con forti restrizioni all’uso. Questi regolamenti infatti, spesso impongono dei canoni di riproduzione in ragione del fatto che le opere in pubblico dominio sono anche «beni culturali», il più delle volte affidati in consegna alla pubblica amministrazione. Al contempo vi sono anche numerose istituzioni culturali, quali biblioteche, archivi e musei che si sono dotate di policy open. In Italia il decreto ArtBonus del giugno 2014 è  andato  in questa direzione grazie ad alcune aperture.

Il recepimento sarà dunque l’occasione per ripensare l’attuale sistema, contemperando l’istanza di accesso alla cultura con i diritti di esclusiva accordati agli autori dei materiali fotografici e alle pubbliche amministrazioni consegnatarie dei beni documentali e artistici destinati ad una circolazione più aperta dei patrimoni culturali.

Maria Letizia Bixio

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