Fideiussione omnibus: la deroga all’art. 1957 c.c. operata dalla clausola di pagamento “a semplice richiesta”

Fideiussione omnibus: la deroga all’art. 1957 c.c. operata dalla clausola di pagamento “a semplice richiesta”
“In una fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un’azione giudiziale”.

Questo il principio espresso dal Salva e chiudi Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 502 del 18.10.2022

Gli effetti della clausola “solve et repete” sul termine di decadenza ex art. 1957 c.c.

In tema di crediti garantiti da fideiussione, qualora le parti abbiano pattuito che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta”, il fideiussore, assumendo l’obbligo di garantire l’adempimento dell’obbligazione, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. La clausola “solve et repete” – come noto - fornisce un’adeguata protezione del credito poiché permette alla Banca di recuperare il proprio credito senza dover escutere prima il debitore principale. Tale clausola deve essere interpretata quale deroga parziale all’art. 1957 del codice civile tale per cui deve ritenersi sufficiente, ad evitare la decadenza, la proposizione stragiudiziale di una richiesta di pagamento. Diversamente, vi sarebbe una evidente contraddizione, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione giudiziale.

È sufficiente la diffida per interrompere il termine di decadenza.

Nel caso in commento, secondo i fideiussori la Banca sarebbe decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver agito giudizialmente nei confronti della debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il Giudice adito, nel rigettare le doglianze degli attori, ha affermato che – in presenza di una fideiussione contenente una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” - per evitare la decadenza dalla garanzia, è sufficiente una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Nello specifico, la Banca aveva formalmente intimato alla debitrice e ai fideiussori il versamento del dovuto con riserva di agire in sede giudiziale, sicché il termine in questione doveva ritenersi adeguatamente interrotto.

Avv. Micol Marino

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