“Per quanto rilevabile d'ufficio, la nullità della fideiussione indicata come conforme al modello ABI, da cui deriva la legittimazione attiva della creditrice, in sede di giudizio di legittimità non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni, in fatto, mai effettuate dalle parti convenute”. È quanto stabilito dalla Cass. Civ.Sez. III, Ord., 14/10/2021, n. 28028 - Presidente dott.ssa Vivaldi.
Il modello ABI
La Banca d'Italia, in qualità di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, preso atto del parere del 20/04/2005 dell'AGCOM, ha ravvisato, con provvedimento numero 55 del 2 maggio 2005, la contrarietà all'art. 2 della citata legge dello schema contrattuale ABI, in relazione al contratto di fideiussione bancaria omnibus , in quanto violarebbe la normativa anticoncorrenziale.
Eccezione di nullità e onere probatorio del garante
La Suprema Corte con la pronuncia in commento ha statuito che - seppur la nullità della fideiussione, per allo schema ABI, possa essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità - ai fini di tale accertamento è indispensabile che sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti in sede giudiziale e nel rispetto del contraddittorio. Pertanto, nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di nullità della fideiussione, è onere del garante specificare i dati da cui desumere la presunta violazione e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto e la fattispecie esaminata.
Conclusioni
La presunta nullità delle clausole anzidette non provoca una declaratoria di nullità dell'intero contratto, al più circoscritta alla specifica clausola introdotta in violazione della normativa antitrust. Dunque, benché tali clausole siano nulle, il contratto fideiussorio resta valido ed esistente tra le parti.