Fideiussione ABI e nullita’

Fideiussione ABI e nullita’
In un contratto di fideiussione le clausole conformi allo schema ABI, vietato da Banca d’Italia, sono nulle in ragione della loro essenzialità ai fini della conclusione del relativo accordo. Tale nullità colpisce sia le fideiussioni omnibus sia le fideiussioni specifiche. Lo ha stabilito il Tribunale di Matera con la sentenza n. 329 pubblicata in data 6.7.2020.
La vicenda

Una banca chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per la condanna di una società e dei suoi fideiussori al pagamento di una somma di denaro dovuta in virtù di un mutuo chirografario.

In sede di opposizione i garanti eccepivano, tra l’altro, la nullità della fideiussione prestata per violazione dell’art. 2 della legge Antitrust. In particolare, gli opponenti affermavano che nel contratto di fideiussione erano state inserite alcune clausole conformi al modello elaborato nel 2003 dall’ABI e sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, in quanto contrario all’art. 2 della legge Antitrust.

In sede di costituzione nel giudizio di opposizione, l’istituto di credito opposto deduceva che la fideiussione prestata era da considerarsi “specifica”, in quanto relativa ad un determinato affare, mentre il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 censurava ed era quindi esclusivamente  applicabile alle fideiussioni a garanzia c.d. omnibus.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale non ha ritenuto condivisibile l’eccezione sollevata dalla banca affermando che “Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla ‘fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie’ in generale (…) e, comunque, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedirebbe a questo giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione, quale quella prestata nella fattispecie dagli opponenti, in quanto anch’essa posta in essere in violazione del citato articolo 2 della legge Antitrust”.

Inoltre, il Tribunale ha statuito che la nullità delle clausole deve essere considerata totale, in quanto le pattuizioni contenute nella fideiussione hanno certamente avuto una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto, andando a rafforzare la garanzia prestata dai fideiussori.

Avv. Daniele Franzini

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