Facebook: l’antitrust rigetta l’eccezione di competenza in tema di privacy

Facebook: l’antitrust rigetta l’eccezione di competenza in tema di privacy

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con provvedimento del 29 novembre 2018 , ha chiuso l'istruttoria per presunte violazioni degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, avviata lo scorso aprile, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc., irrogando alle stesse due sanzioni per complessivi 10 milioni di euro . Secondo l' Antitrust, Facebook avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette: - inducendo ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla piattaforma social , dato che Facebook non forniràbbe, in fase di attivazione dell'account, informazioni adeguate ed immediate circa l'attività di raccolta dei dati che viene svolta a fini commerciali, e più in generale, non verrebbero messe in luce le finalità remunerative che in realtà risulteranno essere alla base della fornitura del servizio di social network , enfatizzandone la sola gratuità e inducendo così gli utenti ad “ assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe dovuto altrimenti preso ” (registrazione al social network e permanenza nel medesimo); - esercitando un “ indebito condizionamento” nei confronti degli utenti/consumatori registrati, i quali subirebbero in modo inconsapevole ed automatico, cioè senza espresso e preventivo consenso, ma attraverso “ l'applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati ”, la trasmissione degli stessi da Facebook a siti web e/o app di terzi e viceversa, per finalità commerciali, ponendo in essere una pratica aggressiva.

Probabilmente quest'ultimo rappresenta uno dei punti più delicati della vicenda, in quanto potrebbe essere direttamente collegato a tutte le pratiche emerse dallo scandalo Cambridge Analytica in poi (clicca qui ). In considerazione dei rilevanti effetti di tali pratiche sui consumatori, l'Autorità ha altresì imposto a Facebook (ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo) l'obbligo di “ pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull 'app per informare gli utenti consumatori ”.

Risultano interessanti le argomentazioni dell'AGCM in merito al mancato accoglimento dell'eccezione sollevata da Facebook in relazione alla possibile incompetenza dell'Autorità stessa a trattare il caso, in ragione di possibili sovrapposizioni con le materie regolate dalla normativa privacy . A tal proposito l'Autorità ha ritenuto che “non sussiste un conflitto tra le due discipline, integrandosi, piuttosto, le stesse in maniera complementare ”.

 

Avv. Vincenzo Colarocco 

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