Esecuzione immobiliare: sono invalidi gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo

Esecuzione immobiliare: sono invalidi gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo
“Nel caso in cui sia tempestivamente impugnato il decreto di trasferimento immobiliare con opposizione agli atti esecutivi, per vizi relativi al procedimento di vendita ovvero per vizi suoi propri, laddove l’opposizione risulti fondata, essa va accolta e il decreto va dichiarato inefficace, anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, benché esso sia stato eventualmente trascritto in pendenza dell’opposizione.”

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Presidente Dott.ssa Lina Rubino, con l’Ordinanza n. 31255 del 24 ottobre 2022.

La vicenda

Nelle more di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, in violazione di uno specifico provvedimento del Giudice dell’esecuzione che disponeva il differimento delle operazioni di vendita e la contestuale sospensione della procedura, il professionista Delegato procedeva ugualmente all’esperimento di vendita e l’immobile veniva aggiudicato. In seguito, lo stesso Giudice dell’esecuzione revocava il provvedimento di differimento ed emetteva il decreto di trasferimento dell’immobile, riconoscendo implicitamente la validità dell’aggiudicazione.

L’invalidità degli atti esecutivi compiuti in violazione di un provvedimento di sospensione

Investita del thema decindendum, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la revoca dell’originario provvedimento di differimento non può, in alcun modo, sanare ex tunc il vizio dell’aggiudicazione, precisando, inoltre, che gli atti dell’esecuzione attuati in pendenza della sospensione del processo esecutivo o, comunque, in violazione di uno specifico provvedimento del giudice dell’esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non ammette sanatoria, finanche in caso di successiva revoca del provvedimento che aveva disposto il temporaneo divieto. La Corte, nel motivare il proprio convincimento ha inoltre osservato che il differimento della vendita non poteva avere altro significato se non quello di fissare un nuovo incanto, il che presuppone, logicamente, l’inefficacia di quello già espletato e, quindi, l’implicita inefficacia della precedente aggiudicazione, ancorché in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario.

In altri termini, la scelta di fondo compiuta dai Giudici della Suprema Corte, con la pronuncia in commento, è quella di assicurare stabilità alla vendita forzata, assicurando, tra l’altro,  un acquisto refrattario a vizi che investono il procedimento di vendita.

Avv. Micol Marino

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