Entra in vigore il DSA: quali obblighi per le piattaforme che consentono di concludere contratti a distanza?

Entra in vigore il DSA: quali obblighi per le piattaforme che consentono di concludere contratti a distanza?
A partire dal 17 febbraio 2024 sarà pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (“Regolamento” o “DSA”), attraverso il quale l’Unione europea ha introdotto una nuova e importante disciplina degli obblighi dei fornitori di servizi digitali che fungono da intermediari. Quali saranno gli obblighi principali per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza?

Introduzione

Con la piena entrata in vigore della legge sui servizi digitali si creano ulteriori condizioni necessarie per proteggere i consumatori e i loro diritti fondamentali online in modo più efficace, attraverso l’applicazione di un quadro efficace in materia di trasparenza e responsabilità per le piattaforme online destinatarie, con l’introduzione di:

  • Misure per contrastare merci, servizi o contenuti illegali online, come un meccanismo che permette agli utenti di segnalare tali contenuti e consente alle piattaforme di collaborare con "segnalatori attendibili".
  • Garanzie efficaci per gli utenti, tra cui la possibilità di contestare le decisioni prese dalle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti.
  • Misure in materia di trasparenza di ampia portata per le piattaforme online, anche rispetto agli algoritmi utilizzati per i suggerimenti.

Il Regolamento in esame si applicherà ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari. Tuttavia, è bene ricordare che il testo normativo è già efficace nei confronti di fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online che la Commissione ha designato quali piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, come stabilito dall'articolo 33, par. 4 del DSA.

Cosa si intende per servizio intermediario?

Per servizio intermediario, come definito dal Regolamento, si intende uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

  1. un servizio di semplice trasporto (cosiddetto “mere conduit”), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
  2. un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto “caching”), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
  3. un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto “hosting”), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso.

Naturalmente, in considerazione della differente tipologia di servizi erogati da ciascun prestatore di servizio intermediari, il Regolamento ha previsto differenti obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online sicuro (generalmente ad eccezione delle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese), efficace contro la diffusione di contenuti dannosi online.

Preliminarmente ad un esame specifico degli obblighi aggiuntivi previsti per piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza, è opportuno fare un breve cenno alle disposizioni previste dal capo III, sezione 1 del testo del Regolamento, applicabili indistintamente a tutti i prestatori di servizi intermediari, all’interno del quale si prevedono, inter alia,  i seguenti obblighi:

  1. designare un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro;
  2. mettere a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento;
  3. rendere le informazioni dirette ai consumatori chiare e trasparenti (all’interno delle Condizioni generali), come approfondito nel paragrafo precedente.

In relazione all’ultimo punto che precede, i prestatori di servizi intermediari dovranno includere nelle loro condizioni generali (“CG”), informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio (a titolo non esaustivo le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole del loro sistema interno di gestione dei reclami).

Le CG devono essere redatte in un linguaggio chiaro, semplice, facilmente fruibile e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente e devono informare i destinatari del servizio in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali.

Infine, se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

Obblighi aggiuntivi per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza

La sezione 4 del DSA è di rilevante importanza per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali (di seguito le “Piattaforme”) ed introduce, all’art. 30, il principio del Know your business client, in base al quale le piattaforme online, prima di consentire l’uso dei propri servizi agli operatori commerciali che intendano pubblicizzare e offrire prodotti e servizi, dovranno ricevere da questi ultimi, principalmente le seguenti informazioni:

  1. il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale e copia del documento di identificazione;
  2. il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione;
  3. i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;
  4. un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

Le Piattaforme devono, inoltre, mettere a disposizione dei destinatari del servizio, le suddette informazioni almeno sull'interfaccia online della piattaforma online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio, in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

Le Piattaforme provvedono, inoltre, affinché la loro interfaccia online sia progettata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno le informazioni necessarie per l'identificazione inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori e qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio o il logo.

Infine, di particolare importanza, tra gli obblighi aggiuntivi menzionati nel presente paragrafo, risulta essere il dovere di informare il consumatore che abbia acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso la Piattaforma Online, dettagliando anche l'identità dell'operatore commerciale ed il mezzo di ricorso pertinente.

Ai sensi della previsione normativa in esame, inoltre, la Piattaforma deve garantire il massimo sforzo per valutare se le Informazioni ricevute siano attendibili e complete e, qualora abbia ragioni per ritenere che le Informazioni ricevute siano inesatte o non aggiornate chiede all’operatore commerciale di porre rimedio senza indugio.

Avv. Gianmarco Rizzo

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