Avv. Daniele Franzini
Il Decreto Liquidità ha introdotto specifiche disposizioni in tema di procedure concorsuali, finalizzate ad evitare che concordati preventivi e piani di ristrutturazione, predisposti e attestati quanto alla fattibilità su ragionevoli prognosi, soccombano dinnanzi all'attuale emergenza sanitaria.
Le misure predisposte sono quattro e prevedono:
- la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020;
- la possibilità di proporre una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica (per i concordati ancora non omologati);
- la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione, differendo al massimo di sei mesi i termini (sempre con riferimento ai concordati non omologati);
- la proroga di 90 giorni, accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia (per i concordati in bianco).
Related Posts