È possibile per un avvocato emettere un’ingiunzione di pagamento?

È possibile per un avvocato emettere un’ingiunzione di pagamento?
E’ attualmente al vaglio della II Commissione Giustizia la proposta di Legge, che mira ad introdurre una disciplina semplificata in materia di ingiunzione di pagamento al fine di razionalizzare e decongestionare il carico di lavoro dell’autorità giudiziaria.

La proposta di Legge origina dall’importanza e dalla doverosità di introdurre nell’ordinamento giuridico efficaci sistemi di realizzazione del credito a tutela della stabilità finanziaria e dello sviluppo economico.

Come noto l’attività di recupero del credito, in particolare quella mirata al recupero di crediti di modesta entità, sconta sin dalla fase dell’accertamento inutili lungaggini, oltre a costi di giustizia non sempre proporzionati all’entità del credito, così da rendere economicamente insostenibile la tutela per il titolare del diritto.

Alla difficoltà dettata dalla convenienza dell’agire, si aggiungono numerosi episodi di totale paralisi dell’attività degli uffici del Giudice di Pace, causata anche dalla soppressione delle articolazioni minori degli stessi.

È da queste premesse che la proposta di legge -con l’introduzione degli articoli 656-bis, 656-ter, 656-quater, 656-quinquies, 656-sexies- si pone l’obiettivo di stabilire le modalità per permettere agli avvocati di emettere ingiunzioni di pagamento per importi sino a diecimila euro.

Nello specifico, se la proposta venisse approvata, l’avvocato potrebbe emettere una richiesta d’ingiunzione con la quale si intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di 40 giorni, seguita dall’avvertimento della possibilità di proporre l’opposizione nel medesimo termine. In mancanza l’atto verrebbe dichiarato esecutivo dal giudice con la conseguente possibilità di procedere a esecuzione forzata.

L’ingiunzione potrebbe essere emessa nel rispetto dei medesimi presupposti, attualmente vigenti, richiesti dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile che sono ulteriormente confermati nel nuovo articolo 656-bis.

L’avvocato dovrebbe quantificare le spese e i compensi professionali dovuti in relazione alla redazione dell’atto di ingiunzione e alle attività propedeutiche, applicando i parametri forensi, e dovrebbe intimarne il pagamento nel medesimo atto. Ad ogni modo, anche nel caso in cui non fosse proposta l’opposizione dal debitore entro l’anzidetto termine, il giudice sarebbe comunque chiamato a verificare la regolarità della notifica e la sussistenza dei presupposti per l’emissione, prima di dichiarare l’atto esecutivo.

L’opposizione giudiziale può essere presentata davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 637 del codice di procedura civile con atto di citazione notificato presso il procuratore che ha emesso l’ingiunzione di pagamento.

In assenza dei presupposti previsti dall’ art. 656-biss, il giudice ne dichiarerebbe la nullità con decreto. In questo caso se il debitore avesse corrisposto delle somme al creditore, il giudice (con il medesimo decreto) ne ordinerebbe la restituzione.

Il capo I-bis in proposta si chiude con l’art. 656-sexis che si pone a presidio di eventuali abusi derivanti dall’emissione di ingiunzione di pagamento in assenza di controllo giurisdizionale. Infatti, secondo la norma, costituisce illecito disciplinare per l’avvocato l’emissione di ingiunzioni di pagamento in assenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis.

Avv. Mattia Collalti

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