DSA: il nuovo sistema dei "trusted flaggers" nel sistema piramidale degli obblighi delle piattaforme

DSA: il nuovo sistema dei "trusted flaggers" nel sistema piramidale degli obblighi delle piattaforme
I c.d. trusted flaggers sono uno degli strumenti codificati dal Digital Services Act (“DSA”) al fine di rendere più sicura e trasparente la navigazione online per gli utenti del web, anche e soprattutto mediante un’efficace e tempestiva rimozione dei contenuti illeciti presenti in rete. Tale strumento si articola diversamente a seconda del tipo di servizio internet fornito e del numero di utenti che lo utilizzano, secondo il sistema “piramidale” di obblighi crescenti inaugurato proprio dal Regolamento 2022/2065, per il cui approfondimento si rinvia a questo contributo.
Chi sono i trusted flaggers

In linea generale, i flaggers sono definibili come soggetti terzi che si avvalgono degli strumenti messi a disposizione dai prestatori di servizi online per segnalare i contenuti che a loro avviso devono essere sottoposti a moderazione o rimozione.

I trusted flaggers o – nella versione italiana del testo del Regolamento – “segnalatori attendibili” vengono definiti dal considerando n. 61 come enti – e non persone fisiche – “che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo”.

Inoltre, come specificato dall’articolo 22, tali soggetti devono possedere requisiti di indipendenza dai fornitori di piattaforme online e pubblicare almeno una volta all’anno relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulla propria attività di segnalazione. Allo stesso modo, tutti i servizi di memorizzazione di informazioni online, tra cui rientrano anche le piattaforme, devono pubblicare periodicamente relazioni sul numero di segnalazioni ricevute e sulle eventuali azioni intraprese in applicazione delle stesse (art. 15, comma I, lett. b), con una frequenza maggiore in correlazione alla dimensione della piattaforma stessa (art. 42).

La qualifica di segnalatore attendibile viene riconosciuta dal coordinatore dei servizi digitali di ciascun Stato membro, su richiesta di qualunque ente che rispetti i requisiti sopra individuati.

Lo stesso Regolamento menziona quale esempio di segnalatori attendibili l’Europol – soggetto di natura pubblica - e INHOPE – rete globale di linee di emergenza – i quali hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere in maniera affidabile e accurata la propria attività di monitoraggio del web per la rimozione di contenuti, rispettivamente, terroristici e pedopornografici (cfr. considerando n. 61).

Le disposizioni del DSA

La disposizione del DSA che si occupa specificamente di trusted flaggers è l’articolo 22. Esso prevede che i fornitori di piattaforme online debbano adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili sia data priorità e vengano decise senza ritardo.

Tale disposizione è contenuta nella Sezione III del Regolamento, dedicata agli obblighi aggiuntivi dei gestori di piattaforme online. Ciò significa che saranno questi operatori, sia che si tratti di piattaforme di condivisione di contenuti che marketplace, a dover predisporre punti di contatto online dedicati ai trusted flaggers e a trattare con priorità le segnalazioni da essi provenienti, nonché a dover rendere conto dei risultati di tali misure attraverso relazioni periodiche.

La scelta di individuare nelle piattaforme online i destinatari di tali obblighi è coerente con il dibattito che si è sviluppato sul tema dell’hate speech e più in generale sulla diffusione di contenuti illegali online in ambito europeo, di cui è sintesi la comunicazione della Commissione europea del 2017 intitolata “Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”. In sostanza, le caratteristiche intrinseche di tali piattaforme le rendono veri e propri “luoghi pubblici” virtuali, che in quanto tali hanno la responsabilità di dotarsi di sistemi che permettano di rimuovere velocemente quei contenuti che danneggiano l’intera comunità virtuale.

Poiché taluni contenuti – come quelli terroristici o di incitamento all’odio – presentano un’elevata offensività e possono tuttavia richiedere un certo bagaglio di competenze tecniche per venire individuati con precisione e soprattutto tempestività, nel tempo si è avvertita la necessità di dedicare risorse specifiche alla loro ricerca ed eliminazione dal web. Di qui la nascita e diffusione dei segnalatori attendibili, ovvero soggetti esperti delle dinamiche di condivisione delle piattaforme e dotati di database sufficienti ad elaborare efficaci strumenti di ricerca dei contenuti illegali.

La previsione di punti di contatto dedicati alle segnalazioni maggiormente attendibili nell’ambito delle piattaforme online rappresenta dunque un passo in avanti nella direzione di un web più sicuro ed è d’altra parte in linea con l’impostazione del DSA in generale, il quale prevede obblighi crescenti a seconda, da un lato, del coinvolgimento del prestatore di servizi con la moderazione del contenuto condiviso – si pensi alla pubblicità mirata a seconda del contenuto visualizzato – e dall’altro lato, delle dimensioni di tali piattaforme.

Proprio in relazione al parametro dimensionale merita di essere segnalato l’art. 35 del Regolamento in materia di attenuazione dei rischi delle piattaforme o motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Tra le misure contemplate da tale articolo per mitigare i rischi sistemici inerenti a questo tipo di piattaforme, infatti, è annoverato anche l’adeguamento o l’avvio della cooperazione con i segnalatori attendibili (art 35, comma I, lett. g).

Conclusioni

Codificando espressamente la figura dei segnalatori attendibili, il DSA ha voluto recepire una prassi consolidata negli ultimi anni e tracciarne più nettamente i confini.

Il merito del Regolamento è quello di prevedere una procedura di selezione di tali entità, che viene dunque sottratta alla discrezionalità delle piattaforme e ricondotta sotto la supervisione degli Stati membri, e di aver previsto un obbligo di reportistica e dunque trasparenza nella gestione di tali segnalazioni.

L’efficacia di tali misure potrà vedersi solo nel tempo, soprattutto poiché il nuovo sistema di “segnalazioni attendibili” non impedisce che gli accordi di segnalazione privilegiata tra privati e le piattaforme che già operano continuino ad essere implementati, dando vita ad una sorta di doppio binario di segnalazione. Inoltre, è interessante notare che il requisito dell’indipendenza dalle piattaforme non preclude che i trusted flaggers possano essere affiliati ad altre entità, come ad esempio associazioni di autori e produttori. Ciò apre lo scenario di segnalatori attendibili anche per il diritto d’autore e diritti connessi, con interessanti profili di intersezione con la tutela autorale prevista da ultimo dalla Direttiva Copyright.

Avv. Caterina Bo

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