DSA: il ruolo della Commissione Europea nei confronti delle Very Large Online Platforms (VLOPs)

DSA: il ruolo della Commissione Europea nei confronti delle Very Large Online Platforms (VLOPs)
Lo scorso 27 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del c.d. Digital Services Act, Regulation (UE) 2022/2065 (“DSA”). L’obiettivo del Regolamento in questione, si inserisce nella politica dell’UE di disciplinare l’innovazione tecnologica nel quadro del mercato unico digitale europeo. Con il DSA, la Commissione Europea intende aumentare la tutela online dei consumatori e dei loro diritti fondamentali, nonché creare un quadro giuridico uniforme in materia di responsabilità delle piattaforme online, compresa l'indicazione dei requisiti per una maggiore trasparenza degli algoritmi e della pubblicità. I poteri conferiti alla Commissione in vista dell’attuazione del nuovo Regolamento risultano particolarmente ampi e rigorosi rispetto alla precedente normativa.
Introduzione

Il capo IV del DSA disciplina i meccanismi di attuazione e di sanzione, cioè quelle dinamiche relative al rispetto della conformità delle prescrizioni e conseguente reazione in caso di mancato adeguamento, la cui applicabilità è condizionata sulla base del criterio soggettivo che qualifica le piattaforme digitali interessate dal Regolamento. In particolare, La sezione IV del Capo in questione è dedicata alle piattaforme digitali di grandi dimensioni. In relazione alle prime tre sezioni, il regime di attuazione e sanzionatorio del Regolamento impone agli stati membri di istituire un soggetto, di natura pubblica, che assolve alla funzione decentralizzata di garantire l’operatività de DSA a livello nazionale. Tale soggetto, il Coordinatore dei Servizi Digitali (art. 49 ss.), insieme con il Comitato Europeo per i Servizi Digitali (art. 59 ss.), concorre all’applicazione del regime sanzionatorio definito nel DSA, ad esclusione, come si è detto, delle piattaforme online di grandi dimensioni.

 

Competenze specifiche della Commissione Europea

il DSA, come detto in precedenza, ha definito una categoria specifica di servizi digitali denominati "piattaforme online di grandi dimensioni" (VLOP), caratterizzata dalla portata del numero di destinatari mensili attivi. Secondo l'articolo 25, si tratta di piattaforme che forniscono i loro servizi a utenti attivi nell'Unione il cui numero medio mensile è di almeno 45 milioni di persone o il 10% della popolazione dell'UE. Per tale categoria sono previsti obblighi aggiuntivi a causa del "rischio sistemico" di "danno sociale ed economico" che essi comportano (DSA, considerando 52-56; sezione 4).

Relativamente alle piattaforme online di grandi dimensioni, la Commissione non solo ritiene che siano necessari degli obblighi ulteriori e più stringenti, ma anche che il conferimento di poteri di controllo, vigilanza, monitoraggio e sanzioni debba essere una prerogativa supplementare ed esclusiva della Commissione, con conseguente divieto di ingerenza (se non espressamente richiesto), da parte degli altri soggetti regolatori.

La Commissione vigila sulle grandi piattaforme online assicurandosi che le disposizioni del Regolamento DSA non vengano violate. In caso di presunta infrazione, infatti, la Commissione può sollecitare il Coordinatore dei Servizi Digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta irregolarità, al fine di adottare una decisione in merito entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora la piattaforma non dovesse porre rimedio alla violazione della disposizione del caso di specie, soltanto la Commissione sarà autorizzata ad effettuare, di propria iniziativa o su consiglio del Comitato, a porre in essere ulteriori indagini sulla violazione in esame e sulle misure eventualmente intraprese dalla piattaforma, con esclusione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver effettuato le verifiche opportune, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire l'accertamento della violazione e di imporre le specifiche sanzioni. La Commissione è inoltre tenuta a decidere liberamente se intervenire o meno nelle situazioni in cui è legittimata a farlo ai sensi del DSA. Una volta che la Commissione ha instaurato un procedimento, ai Coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dei soggetti coinvolti, non dovrebbe essere consentito di avvalersi dei loro poteri di indagine e di intervento in relazione alla relativa condotta della piattaforma online di grandi dimensioni interessata, in modo da prevenire sovrapposizioni, contraddizioni e rischi nella prospettiva del principio del ne bis in idem.

Alla Commissione è, poi, consentito, dietro semplice richiesta o decisione, di ordinare alle piattaforme interessate che potrebbero essere presumibilmente a conoscenze delle informazioni inerenti alla violazione, concreta o presunta, la trasmissione di tali informazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

Nella richiesta di informazioni alle piattaforme interessate, la Commissione dovrà specificare la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisare quali informazioni vuole ottenere e stabilire il lasso di tempo entro il quale le informazioni devono essere comunicate, nonché le sanzioni applicabili in caso di informazioni inesatte o fuorvianti.

La Commissione può, inoltre, ispezionare i locali della piattaforma interessata. Al riscontro di una violazione, l’esito di tali ispezioni può portare la Commissione all’adozione di misure provvisorie e, se del caso, ad una decisione di non conformità, anche nei casi di seri pregiudizi per i beneficiari del servizio. La normativa del DSA prevede, infatti, che le piattaforme digitali offrano impegni per conformarsi alle prescrizioni stabilite dal regolamento (art. 71), che possono anche esser resi vincolanti dalla Commissione tramite decisione, e constatare che non sussistono ulteriori motivi di intervento. Se, tuttavia, la Commissione dovesse ritenere gli impegni offerti dalla piattaforma online di grandi dimensioni interessata inidonei a garantire una effettiva conformità alle disposizioni in oggetto, potrà respingere tali impegni con una decisione motivata a conclusione del procedimento.

In particolare, nel momento in cui la Commissione conclude un procedimento, dopo aver illustrato le sue considerazioni preliminari e le eventuali azioni da intraprendere, può adottare una decisione di non conformità se rileva che la piattaforma in questione non si attiene a uno o più dei seguenti elementi: a) le disposizioni pertinenti della DSA; b) le misure provvisorie ordinate; e c) gli impegni resi vincolanti. Nella decisione adottata, la Commissione ordina alla piattaforma interessata di porre in essere le misure necessarie a garantire il rispetto della suddetta decisione entro un termine congruo e di informare la Commissione in merito alle azioni che la piattaforma intende realizzare per uniformarsi alla decisione stessa. Infine, se la Commissione riscontra che le sue richieste non sono soddisfatte, chiude il procedimento con una decisione che comporta l'imposizione alla piattaforma di sanzioni pecuniarie non più elevate del 6% del fatturato totale realizzato nel corso dell' anno precedente, qualora ritenga che, volontariamente o per negligenza, vi sia stata: a) violazione delle disposizioni del Regolamento DSA in materia; b) inosservanza di una decisione che dispone misure provvisorie; c) inosservanza di una misura volontaria resa vincolante da una decisione.

Dott. Filippo Tenani Castelli

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