DSA: gli obblighi di diligenza dei prestatori di servizi intermediari

DSA: gli obblighi di diligenza dei prestatori di servizi intermediari

La Proposta della Commissione europea “Legge sui servizi digitali” suggerisce l’introduzione di regole ex ante di gestione dei contenuti sul web applicabili ai prestatori di servizi intermediari. Il dovere di diligenza di tipo generico, introdotto con la Direttiva e-commerce, viene ora specificato attraverso un set di misure - talune anche con applicazione trasversale - finalizzate ad inibire a monte il rischio di diffusione di contenuti illegali e nocivi sul web. Tali misure sono tuttora oggetto di accesi dibattiti in seno a dialoghi interistituzionali che coinvolgono i protagonisti del processo legislativo europeo: Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.

È nostro dovere assicurarci che tutto ciò che è illegale offline sia illegale online”: è con questo ampio obiettivo che Christel Schaldemose (S&D) ha celebrato il “Sì” del Parlamento europeo giunto lo scorso 20 gennaio 2022 rispetto alla Proposta della Commissione europea “Legge sui servizi digitali” (Digital Service Act, in seguito “DSA” o “Proposta di Regolamento”), aprendo così la strada alla fase finale delle negoziazioni, il c.d. trilogo tra le istituzioni europee coinvolte nel processo legislativo: Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Il raggiungimento di un così ampio obiettivo ha reso necessaria la predisposizione di obblighi di diligenza trasversalmente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari e di obblighi di diligenza supplementari applicabili soltanto a talune categorie di essi.

Nello specifico, pur permanendo un divieto di obbligo di monitoraggio generalizzato, la Proposta di Regolamento sembra propendere per l’integrazione del dovere di diligenza generico – già introdotto con la direttiva e-commerce (2000/31/CE) e attribuibile ai fornitori di servizi intermediari secondo quanto poteva ragionevolmente attendersi da questi ultimi (Considerando 48 della direttiva e-commerce) – con misure specifiche, adeguate in base al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato (Considerando 35 della Proposta di Regolamento); se taluni di questi obblighi saranno trasversalmente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari (Capo III, Articoli 10 – 13), altri costituiranno misure supplementari applicabili soltanto a talune tipologie di prestatori di servizi intermediari quali i prestatori di servizi hosting e, più specificamente, i fornitori di piattaforme online e di piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Con riguardo agli obblighi trasversalmente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari segnaliamo l’istituzione di un “contatto unico” con obbligo di pubblicazione di ogni informazione ad esso pertinente al fine di agevolare forme di comunicazione dirette ed efficaci (Considerando 36 e corrispondente Articolo 10 della Proposta di Regolamento); la designazione di un rappresentate legale, nell’ipotesi in cui il prestatore di servizio intermediario sia stabilito in un Paese extra-UE, ma offra i propri servizi in Unione europea (Considerando 37 e corrispondente Articolo 11 della Proposta di Regolamento); obblighi di comunicazione trasparente che si esplicano nella redazione di relazioni annuali aventi ad oggetto tutte le attività e iniziative intraprese in tema di moderazione e controllo dei contenuti illeciti e nocivi trasmessi sul web. Tali obblighi di comunicazione trasparente sembrano quasi favorire un monitoraggio periodico dei prestatori di servizi intermediari i quali saranno tenuti a fornire annualmente una serie di informazioni tra cui, inter alia, l’esatto numero di ordini ricevuti dalle autorità, classificati in base al tipo di contenuti illegali e le attività di moderazione avviate di propria iniziativa (Articolo 13 della Proposta di Regolamento). Dagli obblighi di comunicazione saranno esentate le microimprese o piccole imprese e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Infine, al fine di garantire l'efficace esecuzione di tali obblighi, sarà riconosciuto ai detentori di diritti la possibilità di presentare appositi reclami; a tal proposito, il Parlamento europeo, in sede di prima lettura, ha proposto l’introduzione del Considerando 83-bis secondo cui i destinatari dei servizi e le organizzazioni che li rappresentano vedranno riconoscersi un vero e proprio diritto di accesso a rimedi proporzionali ed effettivi qualora abbiano subito perdite dirette e/o danni a seguito dell’attività dei prestatori di servizi intermediari.

Ai prestatori di servizi di hosting, la Proposta di Regolamento impone di garantire e facilitare meccanismi idonei a consentire a qualsiasi persona e/o ente di presentare notifiche “sufficientemente precise e adeguatamente motivate”, in base alle quali poter rilevare l'illegalità di contenuti immessi sul web tramite i loro servizi (Articolo 14 della Proposta di Regolamento). Tuttavia, permane, allo stato, grande incertezza normativa in merito al contenuto in dettaglio di dette notifiche. In ogni caso, il Parlamento europeo, in sede di prima lettura, ha proposto l’introduzione del Considerando 41-bis ovvero di un obbligo di “reazione immediata” da attendersi dai prestatori di servizi di hosting che, dunque, dinanzi alla ricezione di notifiche da parte dei detentori dei diritti circa la presenza di contenuti illeciti e/o nocivi, saranno tenuti a rispondere “senza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell’urgenza dell’intervento” nonché ad informare speditamente della propria decisione la persona o ente che ha provveduto alla notifica.

È prevista, invece, una gestione in autonomia dei reclami da parte delle piattaforme online (ad esempio, i social network o i marketplace) “attraverso il loro sistema interno” e ad esse è richiesta una risposta tempestiva, diligente e obiettiva (Articolo 17, par. 3 della Proposta di Regolamento). Sembra peraltro di grande interesse la proposta da parte del Parlamento europeo, in sede di prima lettura, di incorporare nel DSA un principio tipico della direttiva Copyright (direttiva UE 2019/790) (Articolo 17, comma 4, lett. b): il principio dei “massimi sforzi” che le piattaforme online devono compiere per controllare che il flusso informativo sulle proprie interfacce sia lecito e per impedirne la diffusione quando questo assuma carattere di illegalità (nuova formulazione dell’Articolo 22 par. 2 e proposta di introduzione dell’Articolo 22 par. 2-bis).

 Le piattaforme online di dimensioni molto grandi, infine, saranno soggette a obblighi supplementari a causa dei rischi particolari che comportano in termini di diffusione di contenuti illegali e nocivi (anche in termini di disinformazione). Si tratta delle piattaforme online che prestano i loro servizi ad un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni. Tra gli obblighi supplementari vi sono misure di valutazione e attenuazione di rischi sistemici (Articolo 26 Proposta di Regolamento), disamine c.d. “taylor made” che devono tener conto di aspetti specifici che influenzano i servizi offerti, tra cui le scelte adottate in merito alla progettazione tecnologica e al modello aziendale.

I negoziati interistituzionali tra la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo su queste tematiche sono tuttora in corso e dovrebbero terminare entro aprile 2022, dando dunque luogo ad un testo condiviso entro la fine dell’anno.

Avv. Alessandro La Rosa e Avv. Maria Giorgia Mazzilli

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