Il diritto connesso degli editori, profili critici e sistematici

Il diritto connesso degli editori, profili critici e sistematici
La direttiva copyright introduce un nuovo diritto connesso della durata biennale a vantaggio degli editori di giornali stabilità in uno Stato membro dell'UE, diritto da esercitare nei casi di divulgazione online delle loro pubblicazioni da parte dei così detti prestatori di servizi della società dell'informazione . Nell'ampia nozione di “pubblicazioni di carattere giornalistico” rientrano i quotidiani, le riviste (anche su abbonamento), i siti web d'informazione, mentre sono escluse dalla portata della norma le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, i blog , gli usi privati o non commerciali, i collegamenti ipertestuali (cd link ), ed infine, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di tali pubblicazioni.

Un nuovo diritto connesso per gli editori di giornali online

La direttiva Copyright nel tentativo di adeguare sempre più i diritti di esclusiva all'ecosistema digitale contemperando tutela ed effettività dei diritti, ha pubblicato, tra gli altri, il tema della “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online ”, inserendo all 'articolo 15 il cosiddetto diritto d'autore accessorio o “diritto connesso degli editori”. Lo scopo di andare a tutelare gli editori di giornali dall'utilizzo online delle loro opere da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Il nuovo diritto viene connesso dunque concesso agli editori di giornali stabilità in uno Stato membro dell'UE, per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione. Per “pubblicazioni di carattere giornalistico” si intendono i quotidiani, le riviste (anche su abbonamento), i siti web d'informazione e, in generale, le “pubblicazioni di tipo giornalistico su qualunque mezzo di comunicazione, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto europeo”; sono, invece, escluse dalla portata della norma le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici ei blog, così come sono espressamente esclusi gli utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, i collegamenti ipertestuali (cd link ); ed infine, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di tali pubblicazioni. Al riconoscimento di questo nuovo diritto connesso si accompagna la previsione di un meccanismo atto a consentire che una quota dei proventi percepiti dagli editori, in virtù dell'esercizio di tale diritto, debba essere corrisposta anche agli autori dei contenuti (art. 15, par. 5); tale diritto avrà però una durata limitata a due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico (art. 15, comma 4).

 

Maria Letizia Bixio e Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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