Direttiva copyright: arrivano conferme dalla Corte di Giustizia

Direttiva copyright: arrivano conferme dalla Corte di Giustizia
Avv. Alessandro La Rosa Come noto, il 12 settembre scorso il Parlamento Europeo ha adottato il testo della Proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, apportando degli emendamenti al testo precedentemente proposto dalla Commissione UE. Il nuovo testo normativo segna un’importante presa di posizione del legislatore europeo quanto alla volontà di responsabilizzare i gestori di piattaforme di condivisione di contenuti online (es. YouTube, Vimeo) circa la messa a disposizione del pubblico di opere protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari. Nello specifico, il Parlamento Europeo chiarisce in via definitiva che la fornitura di servizi che consistono nella memorizzazione (hosting) e nella messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3 della Direttiva 2001/29/CE (Sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), che quindi non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE (Sul commercio elettronico). Ne segue che ogni atto di messa a disposizione del pubblico di opere protette necessita della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti e, quindi, di un accordo di licenza con i gestori della piattaforma online. In assenza di tale concessione si è in presenza di una violazione dei diritti esclusivi di comunicazione al pubblico e, pertanto, sussistono i presupposti per riconoscere la responsabilità del gestore della piattaforma online. Come da considerando 38 del testo in esame: “I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. In piena sintonia con il nuovo testo normativo, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, con una recentissima sentenza del 7 agosto 2018 (Causa C521/17 - Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. contro Deepak Mehta), ha confermato che le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 12-14 della Direttiva 2000/31/CE, sono applicabili solo se i servizi prestati dai fornitori dei servizi della società dell’informazione rientrano tra quelli espressamente previsti da tali norme ed esclusivamente ove ricorrano le specifiche condizioni ivi stabilite: non può beneficiarne il fornitore che svolge un “ruolo attivo” nell’ottimizzazione delle informazioni offerte. In particolare, la Corte ha stabilito che le norme sopra richiamate devono essere interpretate nel senso che “le limitazioni di responsabilità sono applicabili al prestatore di un servizio … purché l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online”. E’ indubbio che il legislatore europeo ed il Giudice europeo continuino a confermare la natura eccezionale del regime di esenzione di responsabilità della direttiva e-commerce (artt. 12-14) e che al contrario ribadiscano la necessità di garantire efficacemente la natura esclusiva dei diritti autorali in presenza di atti di comunicazione al pubblico, anche se realizzati da operatori come le video sharing platforms.
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