Diffusione di fonogrammi protetti senza autorizzazione: quali le tutele risarcitorie?

Diffusione di fonogrammi protetti senza autorizzazione: quali le tutele risarcitorie?
La Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 24.5.2021 e rubricata al numero di ruolo 5252/2020, ha affrontato, nel giudizio promosso da SCF s.r.l. - società che, in Italia, gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata - nei confronti di TO-Different s.r.l., la questione circa la risarcibilità dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione del proprio catalogo musicale ex art. 72 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“LDA”).
Quadro normativo

Gli artt. 72, 73 e 73 bis LDA disciplinano i diritti del produttore di fonogrammi, prevedendo, da una parte, il diritto esclusivo del produttore di autorizzarne la riproduzione diretta ed indiretta e, dall’altra, il diritto a percepire un compenso per l’utilizzazione dei medesimi. Per quel che concerne il risarcimento dell’eventuale danno subito, l’art. 158 LDA prevede che esso venga liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., sulla base dei seguenti principi: il risarcimento del danno da inadempimento comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno; il danno può essere liquidato in via equitativa qualora non possa esserne provato il suo preciso ammontare; il risarcimento può essere diminuito secondo l’entità della colpa del creditore e delle conseguenze. Inoltre, il giudice può liquidare il danno sulla base del cosiddetto “prezzo del consenso”, ossia “in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.

Il giudizio

SCF, in qualità di mandataria di numerosi produttori musicali per la gestione dei fonogrammi, ha introdotto un giudizio nei confronti della società To Different per contestarne l’abusiva diffusione al pubblico dei fonogrammi appartenenti al proprio catalogo ed ottenere, allo stesso tempo, il pagamento dei relativi diritti, oltre al risarcimento dei danni subiti da essa derivati, sia patrimoniali che non patrimoniali. SCF ha chiesto, infine, di emettere un ordine di inibizione nei confronti della convenuta, concernente l’utilizzo dei contenuti audiovisivi, nonché la pubblicazione dell’emananda sentenza. To Different, costituendosi in giudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, non ha contestato di essere effettivamente incorsa nell’abusiva diffusione dei fonogrammi protetti dal diritto di autore, eccepita da SCF, ma si è limitata a contestare l’ammontare richiesto dall’attrice, tanto a titolo di pagamento in favore di SCF dei compensi maturati di cui all’art. 73 LDA da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, che a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti da SCF.

Il danno patrimoniale

In mancanza di contestazione della domanda sull’an, espletati alcuni ordini di esibizione nella fase istruttoria, il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni lamentate dalla collecting ed ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali patiti, derivati da illecita duplicazione dei fonogrammi per successiva diffusione al pubblico, calcolandone l’ammontare sulla base del “prezzo del consenso” e cioè dell’importo che il titolare dei diritti avrebbe ragionevolmente potuto richiedere per l’autorizzata riproduzione del repertorio in un caso analogo. Il Tribunale di Torino una volta accertata la sussistenza dell’an del danno patrimoniale, ha, quindi, liquidato in via equitativa – ex art. 1226 c.c. – il quantum, utilizzando, quale parametro, una convenzione stipulata da SCF con un’associazione rappresentativa del settore.

Il danno non patrimoniale

Per quanto attiene al danno non patrimoniale, il Tribunale di Torino ha, invece, rigettato la domanda, specificando che configurando il danno all’immagine e alla reputazione professionale – ossia, il danno non patrimoniale lamentato dall’attrice – sulla base della giurisprudenza di legittimità, univoca e consolidata, un “danno conseguenza” e non “danno evento” che, pertanto, richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento, nel caso di specie parte attrice ha omesso del tutto di provare o quantomeno di allegare le specifiche e circostanziate ripercussioni negative asseritamente patite per la condotta posta in essere dalla convenuta. Specificatamente SCF non avendo né provato, né tantomeno allegato che tale condotta sia stata portata a conoscenza agli altri utilizzatori di fonogrammi, né, tantomeno, che i propri soci abbiano sviluppato un’opinione negativa strettamente correlata all’illecita riproduzione, esclude, rispettivamente, sia la sussistenza del danno alla reputazione che di quello all’immagine.

Le richieste di inibizione all’utilizzo e di pubblicazione della sentenza

Il Tribunale ha rigettato entrambe le richieste – di applicazione a To Different della misura massima prevista di 180 giorni della misura di interdizione all’utilizzo dei fonogrammi e di pubblicazione della sentenza – in quanto, nel primo caso, pur affermando la sussistenza del presupposto applicativo della norma, in virtù del mancato pagamento dei compensi, ex art. 163 LDA, ha ritenuto che la finalità primaria di interrompere la condotta illecita e di conseguire il pagamento dei diritti di cui all’art. 72 LDA, sia stata già raggiunta, risultando, pertanto, eccessiva la richiesta inibitoria; nel secondo, ha analogamente ritenuto eccessivamente penalizzante anche la richiesta di pubblicazione.

Conclusione

Il Tribunale di Torino, accertata la violazione da parte di To Different per l’illecita riproduzione fonogrammi appartenenti al repertorio dell’attrice, senza nulla corrispondere alla titolare dei relativi diritti, ha condannato la società convenuta a corrispondere, a titolo di compenso ex art. 73 LDA in favore della medesima, l’importo di euro 12.586,01, in relazione ai diritti maturati, oltre interessi fino al giorno del soddisfo, nonché a rifonderle il danno patrimoniale subito in misura di euro 8.990,01, quale prezzo del consenso in caso di utilizzazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in assenza di prova o allegazione dei medesimi, nonché quella di inibizione all’uso e di pubblicazione della sentenza ritenute eccessivamente penalizzanti, con compensazione delle spese per 1/3, in ragione della parziale soccombenza di To Different.

Dott. Lorenzo Pinci

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