Nel caso di esercizio del diritto di opzione su azioni che si trovino depositate presso la banca, questa ha l’obbligo di chiedere in tempo utile al cliente, che ne è titolare, istruzioni al fine di esercitare la vendita dei diritti di opzione, ai sensi dell’art. 1838, comma 2, c.c..
Solamente nell’ipotesi in cui la banca abbia avvertito il cliente senza tuttavia ricevere istruzioni, la stessa sarà tenuta a vendere i diritti di opzione. Tuttavia, la banca è tenuta a sincerarsi della circostanza che il cliente abbia realmente ricevuto la comunicazione, altrimenti lederebbe il suo diritto di opzione sulle azioni. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona con la sentenza del 26 novembre 2019.
Avv. Daniele Franzini