Decreto Lavoro – i licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021

Decreto Lavoro – i licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021
Il 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. “Decreto Lavoro” n. 99 entrato in vigore il giorno stesso. Il Decreto prevede misure urgenti in materia fiscale, dei consumatori, di sostegno alle imprese e importanti novità in materia di tutela del lavoro. Si illustrano qui di seguito le principali novità in materia di lavoro.
Integrazione salariale emergenziale e divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato

Il nuovo Decreto prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale per il settore della moda e del tessile allargato.

In particolare, l'art. 4, comma 2 prevede che le aziende rientranti nei settori delle:

  • industrie tessili (codice ATECO 13);
  • confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (codice ATECO 14);
  • fabbricazione di articoli in pelle e simili (codice ATECO 15);

che, a decorrere dal 1° Luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto (30 Giugno 2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Cura Italia (DL 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 31 Ottobre 2021. Trattamento questo esente da contributo addizionale.

Per le predette aziende resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e sono sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 31 ottobre 2021 è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.

Sono tuttavia previste deroghe a tali preclusioni.

Ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinari e blocco dei licenziamenti (art. 4, comma 8)

Anche al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, il nuovo Decreto introduce un nuovo e ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni per le imprese che non possono fruire degli ammortizzatori sociali di cui al Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 148.

Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. 

Nello stesso periodo, è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le aziende operanti nel settore aereo (art. 4, comma 1)

Fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e delle Regioni interessate, può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi (art. 44, comma 1 bis, DL 109/2018, convertitori con modificazioni in L. n. 130/2018) anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale a favore delle aziende operanti nel settore aereo (art. 94 , commi 2 e 2 bis, del DL n.18/2021, conversioni con modificazioni in L. n.27/2020).

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (art. 4, comma 11)

Il nuovo Decreto Legge istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021.

In particolare, questo Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonchè ai beneficiari della NASpI.

 

Avv. Francesca Frezza

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