Covid-19 e pignoramenti immobiliari sulla prima casa

Covid-19 e pignoramenti immobiliari sulla prima casa
L’attuale emergenza sanitaria produce i suoi effetti anche nel delicato settore delle espropriazioni immobiliari. La novità stavolta tutela la posizione del debitore esecutato. Ed infatti, sono sospesi i pignoramenti immobiliari sulla prima casa del debitore fino al 30 ottobre 2020, come disposto dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia.
 
Cosa prevede la norma

Come già anticipato in occasione dell’approvazione del Decreto Cura Italia, il legislatore ha disposto la sospensione delle procedure esecutive per i pignoramenti immobiliari dell’abitazione principale del debitore per un periodo di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, ovvero fino al 30 ottobre 2020.

Per “abitazione principale” deve intendersi il luogo in cui il soggetto dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Operatività della norma

Da una prima lettura della disposizione la maggior parte dei giudici dell’esecuzione ha ritenuto che la sospensione operi automaticamente senza necessità di un’istanza di parte.

Tuttavia, è necessario che il Giudice accerti se l’immobile pignorato risulti o meno adibito a prima casa del debitore. Tale elemento potrebbe emergere dalla perizia del professionista delegato o dal verbale di accesso del custode, ma negli altri casi la norma non precisa come il Giudice possa accertare la destinazione ad abitazione principale.

I giudici della Cassazione ritengono praticabile estendere la sospensione anche alla fase liquidatoria, almeno fino al trasferimento del bene. Infatti, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110) l’aggiudicatario del bene è un soggetto che deve essere tutelato poiché indifferente alle vicende del titolo esecutivo e della stessa procedura.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene pignorato sia già stato aggiudicato (fase del riparto), la sospensione non produrrà i suoi effetti. Dopo il decreto di trasferimento, infatti, la procedura esecutiva ha ad oggetto non più l’abitazione principale del debitore, bensì il corrispettivo dovuto dal terzo aggiudicatario. Quest’ultimo, infatti, in caso di sospensione dell’esecuzione, subirebbe un ingiustificato pregiudizio.

Avv. Daniele Franzini

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