Costituisce una giusta causa di recesso la condanna per il reato di stalking nei confronti della moglie

Costituisce una giusta causa di recesso la condanna per il reato di stalking nei confronti della moglie
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che la condotta illecita tenuta fuori dall'ufficio o dal cantiere assume rilievo disciplinare perché il dipendente è tenuto all’ obbligo accessorio di non porre in essere comportamenti che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il vincolo fiduciario.

Un operatore ecologico, dipendente di un’azienda di igiene urbana, condannato per reati riconducibili esclusivamente alla sfera personale e familiare veniva licenziato dalla società datrice di lavoro che addebitava al lavoratore di avere subito una condotta per atti gravi lesivi della dignità della persona in ambito familiare.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva la reintegra del lavoratore sul presupposto dell’estraneità dei fatti commessi in relazione al vincolo contrattuale. La Corte partenopea riteneva pertanto che la condanna subita dal lavoratore non produceva alcuna ripercussione diretta sull'immagine dell'azienda o sull'attività lavorativa dovendosi inoltre ritenere limitata ad un ambito lavorativo la previsione del CCNL che stabiliva il licenziamento in presenza di condotte lesive della dignità della persona.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 32952 del 17 dicembre 2025, nell’accogliere il ricorso della società, ha riformato la decisione affermando che la condotta illecita tenuta fuori dall'ufficio o dal cantiere assume rilievo disciplinare perché il dipendente è tenuto all’ obbligo accessorio di non porre in essere comportamenti che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il vincolo fiduciario.

Nello specifico, la Corte ha contestato l'interpretazione restrittiva del contratto collettivo fornita dai giudici di merito atteso che se il contratto prevede sanzioni espulsive per "gravi atti o molestie lesivi della dignità della persona", non vi è motivo di limitare tale tutela solo a quanto accade fisicamente "all'interno del luogo di lavoro".

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che il valore della dignità umana, protetta dalla Costituzione, non può essere ignorata solo perché l'illecito posto in essere dal lavoratore avviene in ambito familiare in quanto le forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, seppur extralavorative, riflettono una mancanza di autocontrollo e di rispetto che può riverberarsi negativamente sul futuro adempimento della prestazione, specialmente per mansioni che comportano un costante contatto con l’utenza e il pubblico.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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