Corte di Giustizia Europea: è lecito creare link ad opere di terzi?

Corte di Giustizia Europea: è lecito creare link ad opere di terzi?
Avv. Alessandro La Rosa Attraverso la recente sentenza C-527/15 del 26 aprile 2017, la Corte di Giustizia Europea ha fornito importanti indicazioni in merito alle conseguenze derivanti dal reclamizzare, all’interno della propria pagina web, contenuti di terzi tutelati dal diritto d’autore. Nel caso di specie postosi all’attenzione dell’organo giudicante europeo, un’azienda titolare di un sito di e–commerce vendeva sulla propria piattaforma un lettore multimediale integrato da delle particolari estensioni (c.d. “add-ons”), mediante le quali, una volta collegato il lettore multimediale ad uno schermo, l’utilizzatore del lettore avrebbe potuto accedere - senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore - ad una serie di siti web contenenti opere protette. Tale fondamentale aspetto veniva ovviamente reclamizzato all’interno della piattaforma di e-commerce, nella quale si sottolineava come il descritto lettore multimediale avrebbe consentito di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su internet senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva. Alla luce di tali circostanze, la Corte di Giustizia Europea è giunta alla conclusione di ritenere integrata una violazione del diritto d’autore dal momento che, nel caso in analisi, il gestore della piattaforma e-commerce ha coscientemente consentito “ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta” diffusa sul web - in difetto dell’autorizzazione del titolare dei diritti -, ponendo in essere una comunicazione al pubblico illecita (punto 31). Sotto altro profilo, nella pronuncia in commento, è stato evidenziato che l’operatore che ponga in essere “un atto di riproduzione” è esentato dall’ottenere il consenso del titolare dei diritti, solo qualora “tale atto”: (i) “sia temporaneo”; (ii) “sia transitorio o accessorio”; (iii) “sia parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico”; (iv) “sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera”; (v) “sia privo di rilievo economico proprio” (punto 60), chiarendosi che “tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione” non può avvenire in difetto della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti (punto 61).
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