La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul tema dell'utilizzabilità di un'opera protetta da copyright come elemento di prova all'interno di un procedimento giudiziario tra soggetti privati. Nel bilanciare il diritto d'autore con il diritto ad un ricorso effettivo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, ha sottolineato che nella nozione di “comunicazione al pubblico” non ricorre l'ipotesi di un utilizzo come prova nel contesto di procedimenti giudiziari tra individui.
Con sentenza del 28 ottobre 2020 , la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema dell'interpretazione della nozione di « comunicazione al pubblico » ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione .
La pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte d'Appello di Stoccolma nasce da una controversia tra due privati nel corso di un procedimento civile e solleva importanti questioni concernenti l'interazione tra la legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e la libertà di informazione nazionale.
La questione dibattuta attiene alla divulgazione di un'opera protetta dal diritto d'autore (una fotografia) in un procedimento giudiziario nazionale, e se ciò costituisce una « comunicazione al pubblico » e/o una « distribuzione al pubblico » ai sensi degli articoli 3 , paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della richiamata Direttiva.
La trasmissione dell'opera protetta da copyright , avvenuta mediante posta elettronica, era funzionale al suo utilizzo come elemento di prova nell'ambito del giudizio.
La Corte di Giustizia ha preliminarmente osservato che la fotografia di cui trattasi nel procedimento principale era stata trasmessa al giudice adito mediante messaggio di posta elettronica, sotto forma di copia elettronica . Ebbene, deriva dalla giurisprudenza che la comunicazione al pubblico di un'opera, diversa dalla distribuzione delle sue copie materiali, non rientra nella nozione di « distribuzione al pubblico », di cui all'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE , ma in quella di « comunicazione al pubblico », ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la nozione di « comunicazione al pubblico » consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un'opera e la comunicazione di quest'ultima al pubblico . In proposito, la nozione di « pubblico » riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.
Nella specie, tale comunicazione veniva effettuata non ad un gruppo di persone in generale, bensì a professionisti individuali e determinati .
È priva di rilievo, al riguardo, l'esistenza, nel diritto nazionale, di regole in materia di accesso ai documenti pubblici. Infatti, tale accesso viene concesso non dall'utilizzatore che ha trasmesso l'opera all'organo giurisdizionale, ma da quest'ultima ai singoli che ne fanno domanda, in forza di un obbligo e secondo un procedimento previsto dal diritto nazionale, relativo all' accesso ai documenti pubblici, sulle cui disposizioni la Direttiva 2001/29/CE non ha alcuna incidenza, come espressamente previsto dal suo art. 9.
Conclusioni
In conclusione, l'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società di informazione , deve essere interpretata nel senso che la nozione di “ comunicazione al pubblico ”, non copre la trasmissione di un'opera protetta per via elettronica ad un organo giurisdizionale , come prova nel contesto di procedimenti giudiziari tra individui.
Avv. Priscilla Casoni