Corte di Cassazione: nella prescrizione dei crediti di lavoro, il "dies a quo" decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione: nella prescrizione dei crediti di lavoro, il "dies a quo" decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro
La determinazione del dies a quo della prescrizione dei crediti da lavoro è stata oggetto di alcune decisioni dei Giudici di merito che hanno ritenuto non prescritti i crediti dei lavoratori sul presupposto che con l’entrata in vigore della legge 92 del 2012 era stata notevolmente ridimensionata la tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo.

Il principio di tali arresti consisteva nel fatto che sussisteva in capo al lavoratore, per effetto della modifica dell’art. 18 stat. Lav,. un metus ovvero una subalternità materiale e psicologica che impediva allo stesso di rivendicare le differenze retributive durante il rapporto di lavoro non essendo più sorretto dalla stabilità.

La questione è arrivata alla Corte di cassazione che ha stabilito che  con l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 prima, e del D.L.vo n. 23 del 2015 poi, è venuta meno, progressivamente, la stabilità nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, alla quale, secondo l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, era legata (almeno per i lavoratori ai quali si applica l’art. 18 nella versione originaria della legge n. 300/1970) la prescrizione dei crediti da lavoro la quale, pur essendo nella maggior parte dei casi quinquennale, decorreva in costanza di rapporto di lavoro.

La Suprema Corte, inoltre,  non solo ha stabilito il venir meno della stabilità del rapporto di lavoro in conseguenza della normativa richiamata, ma  ha altresì individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione stabilendo che il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2023, (ud. 12/01/2023, dep.23/03/2023),  n. 8403  (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);

Sulla base di tali rilievi, essendo venuta meno la stabilità del posto di lavoro, in ragione delle riforme del lavoro suindicate e per effetto delle decisioni della Corte di cassazione, ogni lavoratore potrà di rivendicare le eventuali differenze retributive entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione di quei diritti prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge 92/2012.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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