Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se, contestualmente alla stipula del contratto, le somme siano versate su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Il motivo illecito comune alle parti, consistente nella finalizzazione del mutuo all’estinzione di una precedente esposizione di natura chirografaria, è prospettabile solo in sede fallimentare, nel cui ambito un simile atto può determinare la lesione della par condicio creditorum, con conseguente revocabilità dell’atto dispositivo. Lo ha stabilito il Tribunale di Bergamo con sentenza del 3 aprile 2019.
Avv. Daniele Franzini