Contratto di mutuo ipotecario: obbligo di trasparenza nel calcolo del tasso variabile

Contratto di mutuo ipotecario: obbligo di trasparenza nel calcolo del tasso variabile
La clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sul piano formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso.

In questo modo il consumatore deve essere in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di un conto indicato sulle sue obbligazioni finanziarie.

Queste le statuizioni della Corte di Cassazione Civile con ordinanza del 25 giugno 2021 n. 18275 in tema di obbligo di trasparenza bancaria, così come disposto dall'art. 4, par. 2 della direttiva 93/13/CEE.

Il dovere di trasparenza nel calcolo del tasso debitore

Le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevedono specifici obblighi a favore della clientela. Tali disposizioni si muovono nella logica volta a consentire alla clientela di effettuare scelte maggiormente consapevoli.

Sono due gli elementi pertinenti al fine di tale valutazione: da una parte la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo del tasso d'interesse siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, in virtù della pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso ; dall'altra, la comunicazione di informazioni, da parte del professionista nei confronti del consumatore, sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato il tasso che verrà applicato.

L'informativa precontrattuale

L'approccio della giurisprudenza italiana si allinea ad una copiosa e consolidata giurisprudenza comunitaria che assegna importanza fondamentale alle informazioni rese al consumatore prima della conclusione del contratto. La sentenza in commento coglie il rapporto tra il requisito generale di trasparenza delle clausole proposte al consumatore per iscritto e l'importanza fondamentale delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto per assicurare il cd “consenso informato”.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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