Contratto di investimento

Contratto di investimento
Saranno le Sezioni Unite della Cassazione a stabilire se il contratto di investimento, ex art. 23 TUF, deve essere firmato, per la sua validità, oltre che dal cliente anche dall’intermediario finanziario. La Prima sezione civile della Suprema Corte (con l’ordinanza interlocutoria n. 10447/2017) pone il problema della corretta interpretazione dell’articolo 23 TUF. La norma prevede che per i contratti di prestazione di servizi di investimento, la redazione scritta, con la consegna di un esemplare al cliente e che, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.Trattasi, in particolare, di una nullità “relativa”, in quanto può essere fatta valere solo dal cliente. I dubbi riguardano la necessità della firma o meno del delegato della banca. I giudici remittenti sottolineano la tesi secondo la quale la sottoscrizione della banca, come forma obbligatoria (ad substantiam) non garantirebbe il fine a cui è tesa la norma, anzi si porrebbe in contrasto con il dinamismo nella conclusione dei contratti finanziari, e dunque con l’efficienza dei mercati a cui anche le nullità di protezione mirano.
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