Contratti bancari: il requisito della forma scritta è rispettato anche quando il contratto non è sottoscritto dall’intermediario

Contratti bancari: il requisito della forma scritta è rispettato anche quando il contratto non è sottoscritto dall’intermediario
Il requisito della forma scritta nei contratti bancari, previsto a pena di nullità, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione I, con la sentenza n. 9196 del 2 aprile 2021.

La Suprema Corte prevede quale elemento indefettibile la consegna del contratto al cliente, e integra la forma e la sostanza . È sufficiente, dunque la richiesta di quest'ultimo e non anche dell'intermediario. Corollario di questa regolazione, in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina ex art. 117 TUB, è che il consenso dell'intermediario può desumersi per fatti conclusi.

La richiesta monofirma

Si è lungamente discusso in dottrina se la forma prescritta a pena di nullità per i contratti bancari richiedesse la firma di entrambi i contraenti oppure se la firma del solo cliente cristallizzasse la volontà contrattuale, concretizzando la forma voluta dal legislatore. Indubbiamente, l'elevato numero di controversie pendenti presso i Tribunali sulla validità dei contratti mono-firma, e l'acceso contrasto giurisprudenziale, ha sollecitato l'intervento della Cassazione che, con la sentenza in esame, ha consolidato quanto già in precedenza introdotto dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018.

Conclusioni

La Cassazione, ha posto in evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto a pena di nullità, l'obbligo della Banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. Le finalità di protezione del cliente verrebbero violate se si ritenesse sufficienti per la Banca raccogliere la richiesta del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire quest'ultima copia dello stesso. Il requisito della richiesta di entrambe le parti, non può non considerarsi in via di progressivo superamento.

 

Avv. Michela Cinaglia

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori