Conto corrente. Ripetizione degli accrediti non dovuti

Conto corrente. Ripetizione degli accrediti non dovuti

La banca che, a seguito di operazioni finanziarie, abbia accreditato importi maggiorati rispetto al dovuto sul conto corrente dell'investitore può ripetere tali accrediti non dovuti. Invero, né il passaggio del tempo, né la mancata contestazione degli estratti conto impediscono ad un istituto di credito di richiedere la restituzione dei versamenti.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3000 del 20 novembre 2018, ribadendo il principio alla stregua del quale nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., comma 1, non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto.

Avv. Daniele Franzini

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