Il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della relativa mancanza di una valida causa debendi . La banca, che intende sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva, è tenuta unicamente ad allegare l'inerzia del correntista, nonché a dichiarare la volontà di volerne profittare.
Conto corrente e apertura di credito bancario
Il contratto di conto corrente può essere assistito da un'apertura di credito bancario , la quale amplia la disponibilità del correntista, il quale può disporre della provvista mediante una serie di prelievi (addebiti) e versamenti (accrediti).
Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
Il versamento del correntista può avere due diverse funzioni:
- solutoria se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non affidato (ovvero non assistito da apertura di credito), il saldo sia negativo (cd scoperto) oppure, trattandosi di conto affidato (ovvero assistito da apertura di credito), il saldo debitorio sia eccedente l'affidamento concesso (cd sconfinamento del fido);
- ripristinatoria della provvista se effettuata a favore di un conto affidato e in un momento in cui il relativo saldo debitorio sia inferiore all'affidamento concesso con conseguente ampliamento, a seguito del versamento, della facoltà di indebitamento del correntista.
Azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista ed eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla banca
Il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, è gravato dell'onere della produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse.
Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito differisce in ragione della diversa finalizzazione delle rimesse annotate in conto: per le rimesse solutorie coincidono con l'annotazione dell'addebito in conto; per le rimesse ripristinatorie della provvista coincidano con la chiusura del rapporto di conto corrente.
L'onere allegatorio gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio dal correntista con l'azione di ripetizione delle somme indebitamente addebitate, sollevi l'eccezione di prescrizione estintiva consiste unicamente nell'accusa dell'inerzia del correntista e nella manifestazione della volontà di profittare dell'effetto estintivo che l'ordinamento riconnette a detta inerzia (cfr. sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019).