Nell'ambito del contenzioso bancario vige il principio del saldo zero, in virtù del quale il correntista che agisce in giudizio per il recupero del proprio credito e non documenta l'intero andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione di tutti gli estratti conto è assoggettato all'azzeramento del primo saldo (debitore) disponibile e documentato con i relativi estratti.
Il correntista è gravato dell'onere di ricostruzione e documentazione dell'intero andamento del rapporto di conto corrente, onere da assolvere con la produzione di tutti i relativi estratti conto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2019 , n.29050; Cass.civ., Sez.I, 17 aprile 2020, n.7895).
Il criterio di riparto dell'onere probatorio, tuttavia, si atteggia diversamente in base alla posizione processuale specificamente ricoperta, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del principio, di elaborazione giurisprudenziale, del cd saldo zero (Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543): nel caso in cui il correntista sia stato convenuto in giudizio dall'istituto bancario e non sia stato in grado di ricostruire l'intero andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione di tutti gli estratti conto i conti relativi al periodo non documentato devono essere rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; nel caso in cui, all'opposto,