Conto corrente, decesso del titolare e posizione degli eredi

Conto corrente, decesso del titolare e posizione degli eredi
Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione. 

In materia di successioni a causa di morte, una delle questioni che ha maggiormente interessato i Giudici di legittimità attiene alla sussistenza o meno del potere del singolo coerede di pretendere, a seguito dell'apertura della successione del creditore, l'adempimento dell'obbligazione pro quota ovvero per intero.

La Corte di Cassazione ha negato al coerede il potere di esigere e di ricevere, antecedentemente allo scioglimento della comunione e alla divisione ereditaria, la quota parte di un credito ereditario, essendo quest'ultimo da ritenersi compreso nella comunione ereditaria (cfr. Cass. civ ., Sez. II, 13 ottobre 1992, n. 11128; id., Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 640; id., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19062).

I Supremi Giudici hanno così sancito il principio dell'inclusione nella comunione ereditaria dei crediti divisibili del de cuius .

Sulla questione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno confermato l'orientamento inaugurato nel 1992 circa l'inclusione dei crediti, anche divisibili, nella comunione ereditaria (cfr. sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007).

Sulla scia del decisum delle Sezioni Unite, i Giudici di legittimità (Cass. civ., Sez. VI-2, 20 novembre 2017, n. 27417; id., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8508) hanno di recente statuito che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.

Resta, tuttavia, fatta salva la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento degli altri coeredi ove sussista l'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

 

Avv. Rossana Mininno

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