La Consob ha avviato una pubblica consultazione fino al 16 maggio sulle disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di Cartolarizzazioni, introdotto dal d.lgs. n. 131 del 3 agosto 2022 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402. Le osservazioni sul documento di consultazione dovranno essere trasmesse alla Consob entro il 16 maggio 2023.
Il Regolamento
Il Regolamento Cartolarizzazioni dell’Unione Europea n. 2017/2402, come noto in vigore dal 1 gennaio 2019, successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 2021/557, ha introdotto una disciplina uniforme a livello europeo per le cartolarizzazioni Semplici, Trasparenti e Standardizzate (STS), nello specifico, divulgando un quadro di riferimento omogeneo per le operazioni europee di cartolarizzazione.
Il documento interviene in alcune specifiche materie e si applica alle sole cartolarizzazioni che prevedono emissioni di titoli asset backed securities (ABS) in più serie, presentando, dunque, una “segmentazione” del rischio di credito.
Il Regolamento riconosce l’importante funzione delle operazioni di cartolarizzazione partendo dall’assunto che le “cartolarizzazioni di elevata qualità” siano un elemento d’impulso per la crescita economica dell’Unione Europea e per il buon funzionamento dei mercati finanziari.
In proposito, le cartolarizzazioni possono svolgere un ruolo determinante poiché, trasformando i prestiti in titoli negoziabili, di fatto liberano capitali bancari e consentono l’erogazione di ulteriori prestiti.
Nello specifico, il Regolamento in parola promuove l’armonizzazione dei vari elementi fondamentali del mercato delle cartolarizzazioni, rilevando come sia indispensabile che i partecipanti e le relative associazioni professionali continuino ad operare per standardizzare ulteriormente le pratiche di mercato, lavorando in particolare sulla documentazione riguardante le cartolarizzazioni e assegnando alla Commissione il compito di seguire attentamente le iniziative avviate dai partecipanti al mercato e riferire al riguardo.
Sotto il profilo soggettivo, il Regolamento si riferisce a un’ampia platea di destinatari, quali, ad esempio, Banche, imprese di Assicurazione, Fondi e gestori di Fondi di investimento alternativi che nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione operano, segnatamente, nel ruolo di cedenti, promotori, prestatori originari e società veicolo.
Il regolamento, infine, definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza, nonché i criteri per la concessione del credito e il divieto di ri-cartolarizzazione consentite solo in casi specifici per salvaguardare gli interessi degli investitori.