La Quarta Sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte Costituzionale il divieto per i militari di costituire associazioni sindacali o di partecipare a sindacati.
Con ordinanza n. 2043 del 4 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 per contrasto con l’art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenza in data 2 ottobre 2014 della Corte Europea dei Diritto dell’uomo, quinta sezione e con l’art. 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 5, 3° periodo della Carta Sociale Europea rivedita, firmata in Strasburgo in dta 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con l. 9 febbraio 1999, n. 30.
Il Consiglio di Stato, infatti, evidenzia il divieto di costituire associazioni sindacali o di partecipare a sindacati , contenuto nel codice dell’ordinamento militare, si pone in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la Carta sociale europea, come interpretate dalla Corte di Strasburgo.
Il Consiglio di Stato, però, richiama anche il potere della Corte costituzionale di adottare “controlimiti” all’efficacia interna di norme europee, cioè di ritenere che norme interne volte ad assicurare la “coesione interna e la neutralità delle Forze armate” non possono venir meno per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se poste a presidio di valori fondamentali della Costituzione, tra i quali è la difesa dello Stato.
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