Considerazioni sul regime delle libere utilizzazioni nel diritto d’autore: nuove sfide del mondo digitale ed esigenze di certezza del diritto

Considerazioni sul regime delle libere utilizzazioni nel diritto d’autore: nuove sfide del mondo digitale ed esigenze di certezza del diritto
L’evoluzione digitale e tecnologica intervenuta negli ultimi decenni ha consentito alla collettività di avere accesso ad una enorme quantità di contenuti protetti dal diritto d’autore spesso, tuttavia, percepiti dagli utenti come liberamente fruibili. In un simile contesto l’esigenza di norme certe che individuino univocamente gli usi consentiti appare quanto più importante e pone di nuovo come centrale il tema della ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela della creatività e l’esercizio della libertà di espressione.

Le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I della Legge sul Diritto d’Autore individuano le cd. ipotesi di libere utilizzazioni delle opere d’ingegno e perseguono la complessa finalità di ricercare un punto di equilibrio tra gli interessi tutelati dalle norme sui diritti di privativa e l’interesse della collettività di fruire liberamente delle opere. Come spesso accade all’interno di un ordinamento, il legislatore riconosce l’esistenza di due diversi e contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela e sorge, dunque, l’esigenza di individuare specifiche norme volte a contemperare tali interessi.

Il regime delle libere utilizzazioni introdotto dall’art. 65 e ss. della l. n. 633/1941, preposto a tale scopo, non individua un insieme di norme di carattere generale da cui poter derivare univocamente i principi che regolano la materia ma si struttura, piuttosto, come un sistema di eccezioni, che assumono carattere di eccezionalità e, conseguentemente, di tassatività.

Prendendo in considerazione le ipotesi di libera utilizzazione delle opere ai fini di cronaca, critica, discussione e uso didattico o scientifico, di cui agli artt. 65 e 70 l. n. 633/1941, è utile osservare come la formulazione delle citate norme lasci ampio spazio di discrezionalità applicativa e determini uno stato di incertezza la cui risoluzione viene demandata, in ultima istanza, alla giurisprudenza che più volte ha dimostrato un approccio interpretativo piuttosto restrittivo.

Si pensi, ad esempio, alla pronuncia della Corte di Cassazione relativa al caso che ha interessato gli eredi del pittore e registra Mario Schifano contro la stessa Fondazione Mario Schifano e l’Università degli Studi di Genova, in cui, fornendo una linea interpretativa in contrasto rispetto a quella delineatasi nei due precedenti gradi di giudizio, gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto per cui al fine di poter godere del regime delle libere utilizzazioni, la riproduzione dell’opera d’arte – oltre ad avere carattere parziale - deve << essere strumentale agli scopi di critica e di discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e ricerca scientifica dell’utilizzatore>> ( Cass. sez I, Ord. n. 4038/22).

Appare opportuno in questa sede citare il “Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione delle opere delle arti figurative” pubblicato dalla Siae nel 2023, più volte aggiornato, che fornisce agli operatori del settore un ulteriore strumento utile per interpretare le norme applicabili in materia. Con riferimento alla ipotesi di libera utilizzazione ai fini di cronaca, il Compendio, invero, riporta la lettera dell’art. 65 LdA mentre, ove interpellata per fornire chiarimenti su risvolti pratici della interpretazione normativa, la Siae ha sempre dimostrato un orientamento piuttosto restrittivo, in qualche caso persino più stringente e rigoroso di quello offerto dalla giurisprudenza.

Si consideri, inoltre, in tema di diffusione online di opere protette dal diritto d’autore, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6944/2017 per opera della quale si è ulteriormente affermata l’interpretazione secondo la quale il carattere di eccezionalità delle ipotesi di libera utilizzazione di cui agli artt. 65 e 70 della LdA comporta la necessità di riconoscere carattere restrittivo al relativo ambito di applicazione.

Oltre alla già citata necessità di conciliare l’interesse individuale dell’autore all’esclusivo sfruttamento della propria opera e l’interesse della collettività a goderne liberamente, l’attuale evoluzione digitale e tecnologica crea nuove e più specifiche esigenze, tra cui quella di trovare un punto di equilibrio tra l’agevolazione della transizione digitale dell’industria creativa, sostenuta dagli operatori economici del settore, e la salvaguardia dei diritti degli autori. Si pensi, ad esempio, ai nuovi scenari generati dalla grande diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale che spesso utilizzano e rielaborano opere tutelate dal diritto di autore da parte.

Si rende, da ultimo, necessario un breve cenno alle ulteriori esigenze di armonizzazione del diritto dei paesi membri dell’Unione Europea in materia di diritto d’autore. Con particolare riguardo alle ipotesi di libere utilizzazioni, la Direttiva 2001/29/CE pur prevedendo 23 eccezioni, determinò il recepimento in tutti gli ordinamenti nazionali di una sola di tali ipotesi, vista la natura meramente facoltativa delle residue 22. In materia, è poi recentemente intervenuta la Direttiva 2019/790/UE, attuata a livello nazionale con il D.lgs. n. 177/2021 che ha introdotto nuove eccezioni obbligatorie, tra cui il cd. Text and data mining, il libero utilizzo per finalità didattiche digitali e transfrontaliere e quella relativa all’utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che pone maggiori dubbi interpretativi (cfr. M.L. Bixio, “La nuova disciplina di eccezioni e limitazioni alla luce della nuova direttiva 790/2019” in Euilap Lab – Copyright in the digital age seminars).

In conclusione, posta la frammentarietà del panorama normativo ed in considerazione della attuale impostazione del regime delle libere utilizzazioni, nelle more di un più organico intervento del legislatore - che pur si auspica vista la rilevanza degli interessi in gioco - il compito di garantire un certo grado di certezza del diritto appare ancora perlopiù demandato alla giurisprudenza, la quale ad oggi si mostra maggiormente orientata verso un’interpretazione ristrettiva delle norme in analisi.

Avv. Arianna Serafini

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