Il consenso al trattamento dei dati si estende anche al loro utilizzo in altro Stato membro

Il consenso al trattamento dei dati si estende anche al loro utilizzo in altro Stato membro
Avv. Flaviano Sanzari La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 15 marzo 2017, ha affermato che la normativa europea assicura il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati in tutti gli Stati membri. La Corte di Giustizia, in particolare, è tornata ad esaminare una questione relativa alla tutela dei dati personali degli abbonati a servizi telefonici. L'occasione è stata fornita da una controversia sorta tra una società che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione e talune imprese che attribuiscono numeri di telefono ad abbonati dei Paesi Bassi, incentrata sia sulla messa a disposizione dei dati personali degli abbonati ai fini della loro pubblicazione in un elenco telefonico, sia sulla forma e modalità del consenso dell’abbonato telefonico alla pubblicazione dei propri dati con riferimento alle possibilità del loro utilizzo in un altro Stato membro. Al centro della questione in esame, c'è, innanzitutto, la richiesta formulata dall’impresa belga EDA (European Directory Assistance), la quale fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili dal territorio belga. Tale impresa ha chiesto alla Tele2, alla Ziggo BV e alla Vodafone Libertel - tre imprese che assegnano numeri di telefono nei Paesi Bassi – di mettere a sua disposizione i dati personali degli abbonati, così da poterli pubblicare in un elenco telefonico. Ritenendo di non essere tenute a fornire i dati in questione a un’impresa avente sede in un altro Stato membro, le suddette imprese hanno rifiutato di fornire i dati. L’EDA, allora, ha investito della questione l’Autorità garante dei consumatori e dei mercati (ACM), quale autorità di regolamentazione nazionale, domandandole di risolvere la controversia. L’Autorità, dopo aver consultato l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), ha invitato la Tele2, la Ziggo e la Vodafone a mettere a disposizione dell’EDA i dati di base relativi ai loro abbonati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie, a condizione che l’EDA si impegnasse ad utilizzare tali dati ai fini dell’immissione in commercio di un servizio standard di consultazione. A loro volta, la Tele2, la Ziggo e la Vodafone hanno proposto un ricorso avverso le decisioni dell’ACM dinanzi alla Corte d’Appello del contenzioso amministrativo in materia economica. A questo punto, la Corte d’Appello ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Ue, chiedendole: - se un’impresa sia tenuta a mettere i dati relativi ai suoi abbonati a disposizione di un fornitore di elenchi abbonati e servizi di consultazione con sede in un altro Stato membro e, in caso di risposta affermativa, - se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi. Ebbene, con la summenzionata sentenza del 15 marzo 2017, la Corte Ue ha affermato che la direttiva 2002/22/CE (relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica) si applica anche alle richieste provenienti da un’impresa che abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati. Infatti, dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva, risulta che tale disposizione riguarda qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico. Questo articolo esige inoltre che ciò avvenga a condizioni non discriminatorie. Dalla disposizione emerge che il legislatore dell’Unione non procede ad alcuna distinzione a seconda che la richiesta di messa a disposizione sia formulata da un operatore stabilito nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, dal momento che le imprese che assegnano numeri di telefono sono tenute a soddisfare “qualsiasi richiesta ragionevole di messa a disposizione”. Con riferimento al caso concreto, la Corte Ue spiega che il rifiuto di mettere i dati relativi agli abbonati a disposizione dei richiedenti, per il solo motivo che questi ultimi avrebbero sede in un altro Stato membro, sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione. Inoltre, per quanto riguarda la questione se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi, la Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza, afferma che nel caso in cui un abbonato sia stato informato dall’impresa che gli ha assegnato un numero di telefono della possibilità che i suoi dati personali siano trasmessi ad un’impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e abbia acconsentito a tale pubblicazione, l’abbonato non deve dare nuovamente il suo consenso. Secondo la Corte, l’ottenimento di un nuovo consenso da parte dell’abbonato è necessario solo qualora i dati siano usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione. Come affermato anche dall’Avvocato Generale Yves Bot, non esiste nessuna ragione particolare che giustifichi una differenza di trattamento a seconda che l’operatore sia stabilito nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, se i dati personali sono raccolti per fini assolutamente identici a quelli per i quali essi sono stati raccolti ai fini della loro prima pubblicazione. Infatti, in simili circostanze, la trasmissione di questi stessi dati ad un’altra impresa che intende pubblicare un elenco pubblico, senza che detto abbonato abbia nuovamente prestato il proprio consenso, non lede la sostanza stessa del diritto alla tutela dei dati personali, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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