Configurabilità della diffamazione attraverso la lettura, in progressione, di vari articoli di stampa

Configurabilità della diffamazione attraverso la lettura, in progressione, di vari articoli di stampa
Avv. Flaviano Sanzari La Corte di Cassazione, con sentenza n. 396, pubblicata il 9 gennaio scorso, ha ricordato che la diffamazione è un illecito formale ed istantaneo che si consuma con la comunicazione a più persone, lesiva dell’altrui reputazione. L’offesa deve essere rivolta ad una persona determinata, essendo irrilevante l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, purché tale soggetto sia ugualmente individuabile, sia pure da un numero limitato di persone. L’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa rappresenta, quindi, una condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire alla condotta una rilevanza giuridica. L’applicazione di tali principi porta al rigetto della tesi secondo cui l’individuazione del destinatario dell’offesa sarebbe possibile attraverso la lettura, in progressione, di vari articoli di stampa, pubblicati in tempi diversi, per cui gli ultimi, che chiaramente menzionavano il destinatario dell’offesa, avrebbero consentito di comprendere che proprio costui era il soggetto menzionato nei primi. In realtà, trovandoci in presenza di un illecito istantaneo, tutti i requisiti della fattispecie, compreso quindi quello dell’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa, devono sussistere al momento della pubblicazione di ciascun articolo.
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