“L’individuazione della legittimazione passiva in capo alla banca convenuta, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica risarcitoria per il misseling posto in essere dalle banche cedenti, non discende dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui sono caduti i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione”.
Questo il principio stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 7 novembre 2022.
Nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale instaurato dal Tribunale Ordinario di Firenze in ordine all’applicabilità del DL n. 99/2017 (Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.) a disciplinare la responsabilità della cessionaria Intesa San Paolo per il misselling (inteso come vendita di prodotti finanziari non corrispondenti al profilo di rischio o rendimento contrattualmente convenuto) delle banche cedenti, la Corte ha stabilito, sul punto, che i profili di responsabilità andranno ricercati nel contratto di cessione e non nella normativa vigente, spostando dunque il sindacato costituzionale su piano negoziale.
Difatti, nella fattispecie, la Corte ha evidenziato che il perimetro normativo della cessione ha escluso sia i debiti delle banche nei confronti degli acquirenti di prodotti azionari e obbligazionari, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa relativa ad essi applicabile, e, in generale, le controversie ivi scaturenti.
Pertanto la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sottoposte dal Giudice di merito statuendo che il comma 2 dell’art. 3 del DL n. 99/2017, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda traslativa e la responsabilità del cessionario con riguardo ad altri rapporti giuridici, sposta la tutela della cessionaria dal piano normativo a quello negoziale, rendendo di per sé di minore rilevanza una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa.