Cassazione penale: lo spamming è reato?

Cassazione penale: lo spamming è reato?
Avv. Vincenzo Colarocco Di recente la sentenza n. 41604 del 10.10.2019 della Corte di Cassazione, terza penale ha definito ulteriormente il profilo del nocumento, nello specifico per quel che riguarda le attività di spam, alla luce delle modifiche normative del D.lgs. 101/2018, di attuazione del GDPR. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che debba escludersi il nocumento –inteso come concreta lesione della sfera personale o patrimoniale riconducibile a un’operazione di illecito trattamento dei dati protetti– quando si tratta della ricezione di un numero molto contenuto di messaggi (non più di tre o quattro) e quindi non assimilabile ad una significativa invasione dello spazio informatico. Il ricorso all’ultimo grado di giudizio è stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino la quale ha convalidato la sentenza di primo grado, ritenendo confermati i profili di colpevolezza addebitati all’imputato per il reato di cui all’art. 167 del Codice Privacy e violazione dell’art. 130. Il giudizio trae origine dalla circostanza che vedeva l’imputato – un avvocato - che al fine di procurarsi un profitto promuoveva la partecipazione ai propri corsi di aggiornamento e convegni da lui patrocinati o organizzati nel settore dell’igiene dentale. In particolare, l’imputato, inviava delle comunicazioni via e-mail agli iscritti all’Associazione Igienisti Dentali italiani (con la quale aveva collaborato) senza il loro consenso. Avverso la sentenza emessa all’esisto del gravame, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione in cui lamentava l’illogicità e l’apparenza della motivazione, la non rilevanza esigua e occasionale del comportamento contestato. I Giudici della Suprema Corte, pronunciandosi sui motivi di ricorso annullano senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste precisando che “non siamo in presenza di un effettivo “nocumento” sia da parte dell’associazione “A.I.D.I.”, sia da parte dei suoi singoli iscritti” e che il “reato contestato di illecito trattamento di dati personali non può ritenersi configurabile, a prescindere dalla qualificazione del nocumento in termini di elemento costitutivo del reato o di condizione di obiettiva di punibilità”.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori