Cartolarizzazione dei crediti e onere probatorio

Cartolarizzazione dei crediti e onere probatorio
Colui che si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell’art. 50 TUB, ha l’onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco. […] La mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull’efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cederne e di regolare il conflitto tra cessionari”. Questo il principio espresso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Dott. Gabriele Patti con sentenza n. 1778 del 27 settembre 2022
Legittimazione attiva: la prova del credito oggetto di cessione

In tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensiai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare ha l’onere di produrre l’estratto della pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione analitica dei rapporti ceduti in blocco, in tale modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva. Dunque, in caso di contestazione circa l’effettiva titolarità del credito, spetta sempre al cessionario fornire la prova dell’incorporazione e l’inclusione dello specifico credito, di cui si controverte, tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, salvo che il debitore non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto.

Valore probatorio della pubblicazione in G.U.

Il contratto di cessione del credito è un negozio bilaterale che intercorre e produce effetti diretti solo tra il cedente e il cessionario, rimanendo il debitore ceduto estraneo al contratto. Pertanto l’accettazione o la notifica della cessione al debitore non incidono sulla vicenda circolatoria. Ai fini della validità della cessione in blocco dei crediti è sufficiente, dunque, l’avvenuta e documentata pubblicazione in G.U., mentre la notificazione al debitore ceduto è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario. Invero, la pubblicazione, in parola, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei rapporti giuridici e dispensa il cessionario dall’onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti.

Avv. Micol Marino

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