Cancellazione della segnalazione a sofferenza

Cancellazione della segnalazione a sofferenza

Deve essere confermato il provvedimento d’urgenza che ha ordinato la cancellazione della segnalazione a sofferenza, effettuata da un istituto di credito, non preceduta da preavviso, in quanto tale atto è necessario a garantire il preventivo contraddittorio tra le parti, finalizzato a consentire al segnalato di poter regolarizzare la propria esposizione debitoria e, quindi, evitare una pubblicità negativa, rivolta alla collettività e non ristretta ai rapporti contrattuali tra le parti.

Inoltre, la segnalazione, in assenza di preventiva diffida, rischia di essere controproducente per la stessa banca, perché impedisce al debitore di impegnarsi in un piano di rientro anche a favore della stessa. Lo ha stabilito il Tribunale di Cassino, con sentenza del 3.12.2018.

Avv. Daniele Franzini

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