Brevetto in comunione: come affrontare il diniego di un contitolare?

Brevetto in comunione: come affrontare il diniego di un contitolare?
Un brevetto, come noto, è una protezione legale per nuove invenzioni che hanno un valore industriale e richiedono creatività. Nel caso in cui l’invenzione sia imputabile a più soggetti, si avrà contitolarità del diritto al brevetto con conseguente applicazione delle regole legali sulla "comunione" dei diritti, simili a quelle per la condivisione di beni materiali. Il rinvio alla disciplina codicistica ha determinato tuttavia non poche difficoltà applicative.

In questo modo, la concessione in licenza del brevetto dovrà essere considerato atto di ordinaria amministrazione oppure no? Conseguentemente, per concedere in licenza un brevetto in comunione sarà necessaria la maggioranza dei consensi dei contitolari, oppure l’unanimità?

Contitolarità del brevetto e normativa applicabile

L’invenzione industriale può essere imputabile ad un solo soggetto, ma anche a più soggetti, con conseguente contitolarità del diritto al brevetto, che può essere a titolo originario (invenzione realizzata da più coautori) o a titolo derivativo (per atto inter vivos o successione mortis causa).

Quali, allora, le modalità di “gestione” del brevetto in comunione? La legge prevede diverse regole a seconda del tipo di decisione:

  • atti di ordinaria amministrazione: decisioni come quelle quotidiane possono essere prese con la maggioranza, in base alla quantità di contributi di ciascuno;
  • atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: decisioni più importanti richiedono una maggioranza più ampia, di almeno due terzi;
  • atti specifici: alcune decisioni particolari, come la vendita del brevetto o la concessione di diritti reali, richiedono il consenso di tutti i co-titolari.

Ma tale normativa, è idonea a disciplinare le modalità di amministrazione dei diritti di proprietà industriale in contitolarità? Qualche problema applicativo è stato ravvisato.

Per esempio, decidere se concedere una licenza di utilizzo del brevetto condiviso costituisce atto di ordinaria o eccedente l’ordinaria amministrazione? La risposta ha un impatto significativo sulla gestione e sfruttamento del brevetto. Sul punto, la dottrina è divisa.

Concessione in licenza di una privativa industriale: la dottrina maggioritaria

La dottrina maggioritaria ritiene che le licenze esclusive siano atti normali e richiedano una maggioranza semplice. Le licenze non esclusive, invece, potrebbero essere considerate atti straordinari e richiedere una maggioranza di almeno due terzi o persino un consenso unanime se limitano i diritti degli altri co-titolari.

Vi è anche una dottrina che ritiene che tutte le licenze, indipendentemente dalle caratteristiche, debbano essere approvate all'unanimità poiché potrebbero danneggiare gli interessi degli altri co-titolari.

Ancora, ulteriore distinzione viene fatta considerando la durata. la giurisprudenza ha stabilito che per concedere in licenza un brevetto condiviso per meno di nove anni o per usarlo direttamente è sufficiente una maggioranza di almeno due terzi dei co-titolari

L’intervento della giurisprudenza

La Cassazione, con sent. n. 5281/2000, ha abbandonato il precedente indirizzo che riteneva necessario il consenso unanime dei contitolari del brevetto ed ha invece statuito che “con la maggioranza dei due terzi si può provvedere alla necessità di dare in licenza che non superi i nove anni il brevetto comune, oppure si può decidere di sfruttare direttamente il brevetto da parte della stessa maggioranza dando alla minoranza residua il controvalore dei suoi diritti di sfruttamento, in quota”.

Conclusioni

La questione resta tuttavia controversa, stante la difficoltà di applicare le disposizioni in materia di comunione (previste per i beni materiali) alle privative industriali (beni immateriali).

Recentemente la Corte di Cassazione – seppur con riferimento ad un caso avente ad oggetto la contitolarità del marchio, cui si applica comunque la normativa interna sopra menzionata riguardo ai brevetti – ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, un quesito volto a chiarire se, “la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti invece dell'unanimità dei consensi” (Cass. Civ. ord. n. 30749/2021). Ad oggi, la CGUE non si è ancora pronunciata in merito, il che dimostra comunque come, allo stato, manchi certezza circa le modalità di amministrazione delle privative industriali in contitolarità.

Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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