Bilanciamento tra accesso amministrativo e privacy: il TAR Firenze 1212/2025

Bilanciamento tra accesso amministrativo e privacy: il TAR Firenze 1212/2025
La sentenza n. 1212/2025 del TAR Toscana, depositata il 27 giugno 2025, affronta il delicato bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 22 e ss. L. 241/1990) e la tutela della riservatezza dei dati personali. Nel caso oggetto di giudizio, un padre divorziato ha richiesto all’Università frequentata dalla figlia trentunenne la documentazione relativa al curriculum studiorum – elenco degli esami sostenuti, date e crediti formativi – al fine di valutare la legittimità delle spese di mantenimento.

L’Ateneo aveva opposto un diniego motivato richiamando il Regolamento interno che subordina l’ostensione del piano carriera al consenso dell’interessato, nonché i principi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il TAR ha tuttavia osservato che tali fonti non possono prevalere sui criteri stabiliti dalla L. 241/1990 in materia di accesso.

Nel rigettare il diniego, il Tribunale ha sottolineato che l’accesso ai documenti amministrativi non si limita a finalità di interesse generale, ma comprende anche la possibilità di “curare o difendere i propri interessi giuridici” (art. 22, comma 1, L. 241/1990). La finalità difensiva del padre – verificare l’effettiva attività universitaria della figlia e l’eventuale conseguimento del titolo di studio – è stata ritenuta prevalente rispetto all’interesse alla privacy di un soggetto maggiorenne.

Applicando il principio di minimizzazione dei dati sancito dall’art. 5 GDPR, il TAR ha disposto che l’Università rilasci il curriculum studiorum completo (titoli degli esami, date e crediti), escludendo dall’ostensione i singoli voti conseguiti. Tale soluzione garantisce la trasparenza necessaria all’interesse difensivo, limitando al contempo l’impatto sulla sfera privata.

La pronuncia richiama precedenti orientamenti in materia di bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, nell’ambito delle richieste di accesso agli atti universitari del figlio; giurisprudenza che ha da tempo chiarito come il genitore abbia, nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio stesso, ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (cfr. TAR Trieste sent. N. 559/2014 – TAR Puglia sent. 872/2012).

Le Università sono dunque chiamate a predisporre istruttorie rigorose per ogni istanza di accesso, documentando le motivazioni di eventuali esclusioni e adottando modalità operative che rispettino i principi di trasparenza, liceità, proporzionalità e minimizzazione. È consigliabile utilizzare modulistica che preveda l’indicazione delle informazioni da omettere o oscurare, in linea con le best practice GDPR-oriented.

La sentenza TAR Firenze 1212/2025 conferma che non esistono soluzioni preconfezionate nel bilanciamento tra diritto di accesso amministrativo e privacy. Ogni richiesta va valutata nel suo contesto specifico, tenendo conto dell’interesse perseguito e dell’età o della condizione della controinteressata, per garantire un equilibrio proporzionato tra trasparenza e tutela dei dati personali.

Avv. Lorenzo Baudino Bessone

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