Lo scorso 7 giugno 2023 la settima sezione del Tribunale Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato il carattere distintivo del logo “Batman”, registrato come marchio presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”), da parte della DC Comics il 2 febbraio 1998.
La vicenda
Il 21 gennaio 2019 la società Commerciale Italiana S.r.l e il suo azionista unico hanno presentato presso l'EUIPO una domanda di nullità per un marchio UE registrato dalla DC Comics il 2 febbraio 1998. La domanda riguardava i prodotti delle classi 25 e 28 della Classificazione di Nizza, che includevano gli accessori correlati al personaggio di Batman. La motivazione della domanda di nullità si basava sulla asserita mancanza di distintività del marchio e sulla sua descrittività al momento della registrazione.
Il 21 maggio 2020 la divisione di annullamento dell'EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza. Il 14 luglio 2020, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento. Tuttavia, la Commissione di ricorso ha respinto il gravame.
La commissione ha infatti condiviso il ragionamento della divisione di annullamento secondo cui, alla luce delle prove presentate dalla ricorrente, il personaggio di Batman è sempre stato associato al suo editore, ossia al DC universe. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che, al momento del deposito del marchio contestato, il logo di Batman fosse associato ad un altro contesto o che fosse stato utilizzato sul mercato per i prodotti in questione anche in assenza di autorizzazione da parte della DC.
La Commissione, dunque, ha concluso che i consumatori riconoscono la fonte di tale segno e lo considerano distintivo della DC.
Le ragioni della decisione del Tribunale
Nel valutare la domanda di nullità proposta dalla ricorrente nei confronti della pronuncia della Commissione, il Tribunale è giunto alle stesse conclusioni cui è pervenuto l’EUIPO.
Per essere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), un marchio dell'Unione europea deve essere in grado di svolgere la sua funzione essenziale, ovvero identificare l'origine dei prodotti in questione. Un marchio può tuttavia essere considerato incapace di svolgere tale funzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), se, nel settore merceologico di riferimento, è utile esclusivamente a designare le caratteristiche generiche di tali prodotti.
Il Tribunale ha ritenuto che il marchio contestato fosse idoneo ad indicare l'origine dei prodotti in questione, in quanto si riferiva solo ai prodotti riferibili alla DC. Le prove presentate dai ricorrenti inoltre non dimostravano come il "logo del pipistrello" svolgesse una funzione meramente descrittiva dei prodotti in questione; al massimo, dimostravano che il personaggio di Batman godesse di una reputazione a livello mondiale.
Il fatto poi che un personaggio fittizio fosse associato a un costume recante il marchio oggetto di contestazione, non significava che il suddetto marchio trasmettesse informazioni sulle caratteristiche di tali prodotti.
Il Tribunale considera inoltre pacifico il fatto che il marchio contestato si riferisse, per il pubblico di riferimento, al personaggio Batman. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che tale marchio sia associato a un personaggio fittizio non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa servire anche come indicazione dell'origine dei prodotti ad esso correlati. A giudizio del Tribunale, inoltre, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il pubblico di riferimento non associasse il personaggio di Batman alla DC o che il marchio fosse associato ad un'altra origine commerciale.
Per di più, il fatto che il marchio contestato sia abitualmente apposto su capi di abbigliamento e costumi non lo rende privo di carattere distintivo, poiché la ricorrente non ha dimostrato che, per il pubblico di riferimento, il marchio non identifichi l'origine dei prodotti come provenienti dalla DC, anche quando è applicato su capi di abbigliamento o costumi.
Considerazioni
La decisione in commento evidenzia come per il diritto dell’Unione Europea il fatto che un personaggio di fantasia sia oggetto di tutela autorale non esclude la possibilità che il segno distintivo ad esso associato sia anche tutelato dal diritto dei marchi.
Le due tutele infatti coesistono, data la differente funzione che esse perseguono. Proprio per tale motivo, viene da pensare, la DC ha voluto registrare dal 1998 il marchio associato al proprio personaggio Batman, pur godendo già della tutela autorale sul personaggio protagonista dei suoi fumetti.
Avv. Caterina Bo e Dott. Filippo Tenani