
L’assegno sottoscritto dall’amministratore di una s.p.a., dal quale emerge il collegamento con l’ente (apposizione timbro sociale, indicazione espressa della carica ricoperta ecc.), comporta l’assunzione dell’obbligazione da parte della società, ex artt. 11 e 14 della Legge degli Assegni. La Banca, di conseguenza, non può addebitare la somma sul conto corrente dell’amministratore.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 3070 del 10.2.2020.
Avv. Daniele Franzini
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