Arriva il via libera della Cassazione per il trattamento dei dati personali per il “redditometro”

Arriva il via libera della Cassazione per il trattamento dei dati personali per il “redditometro”

Recentemente l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, convenuta in giudizio da parte di un contribuente, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che  proibiva di raccogliere e trattare informazioni sui contribuenti per poterne poi calcolare correttamente i relativi redditi. La questione è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato la sentenza del Tribunale anzidetto. Infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto come legittima l’attività di raccolta di informazioni e di accertamento svolta dall’ Agenzia - più specificatamente da parte dell’Anagrafe tributaria - in virtù della potestà amministrativa dell’ente in questione. Il Tribunale di Napoli aveva infatti orientato la propria statuizione senza prendere in considerazione la normativa in materia di protezione dei dati personali ed inoltre, nonostante si trattasse di un Tribunale appartenente alla giurisdizione ordinaria, aveva provveduto alla disapplicazione dell’atto stesso di una PA, ossia dell’Agenzia in questione.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto necessario prendere in considerazione le disposizioni legislative in materia di privacy: nel caso di specie, l’opposizione al trattamento non risulterebbe fondata su basi legittime in quanto, nonostante l’art. 7 del Codice della Privacy riconosca alla persona interessata il diritto di essere messo a conoscenza dei dati personali in possesso della pubblica amministrazione e quello di opporsi al trattamento degli stessi anche se direttamente attinenti allo scopo della raccolta, nell’operazione di bilanciamento dei diritti operata dalla giurisprudenza, l’interesse pubblico - coincidente con la possibilità che la PA possa svolgere le proprie attività di raccolta e trattamento di informazioni per adempiere ai propri doveri di «calcolo del redditometro» -  prevale nettamente sul diritto di opposizione.

Oltre a ciò, i dati del contribuente trattati da parte dell’Agenzia non rientrano nelle categorie di “dati sensibili e giudiziari”. Pertanto l’attività svolta dall’Agenzia risulta essere legittima e rispettosa della normativa in materia di trattamento di dati personali in quanto si configura come attività di trattamento di dati esercitata da parte di un soggetto pubblico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in assenza di una specifica disposizione di legge.

Avv. Vincenzo Colarocco

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