Approvato dal Governo il DDL della Legge di delegazione europea 2022/2023

Approvato dal Governo il DDL della Legge di delegazione europea 2022/2023
Il Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2023 ha approvato, con procedura d’urgenza, il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea (Legge di delegazione europea 2022 – 2023). Tra le deleghe previste vi è quella relativa al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti.
La direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti

La direttiva (UE) 2021/2167 è stata adottata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 dicembre 2021.

Il testo mira a regolamentare le attività dei gestori e acquirenti di crediti al fine di garantire una maggiore tutela dei consumatori e promuovere la stabilità del sistema finanziario nell’Unione europea.

Il nuovo quadro normativo muove dall’esigenza di semplificare e armonizzare la disciplina dei crediti deteriorati con l’obiettivo di creare un mercato secondario trasparente ed efficiente, abbattendo le attuali barriere che ostacolano il trasferimento degli NPL dagli enti creditizi a soggetti terzi.

Il provvedimento, infine, impone ai gestori e acquirenti di crediti di conformarsi alle nuove regole stabilite dalla direttiva. Tali regole includono i requisiti per l’autorizzazione, la condotta degli operatori del settore, la gestione della liquidità, la trasparenza delle informazioni, la valutazione del credito e la gestione dei reclami dei consumatori.

Soggetti destinatari

La direttiva si applica:

  • ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente;
  • agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito (deteriorato).

Nel dettaglio, la direttiva definisce gli obblighi in capo agli enti creditizi che dovranno fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni idonee per condurre un’attenta e accurata due diligence, definendo specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni nonché meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli operatori del settore e i consumatori.

Obblighi di informazione e vigilanza

Parallelamente, gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti, di enti creditizi o di enti non creditizi soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro dovranno informarne le autorità competenti dello Stato membro di origine, in modo da consentire alle pertinenti autorità di esercitare i loro poteri di vigilanza per quanto riguarda il comportamento del gestore di crediti, dell’ente creditizio o dell’ente non creditizio soggetto a vigilanza.

Avv. Micol Marino

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