
E' privo di efficacia esecutiva il contratto di apertura di credito ipotecaria che, sebbene stipulato per atto pubblico, non offra la prova della somma effettivamente utilizzata dal beneficiario a fronte dell'importo astrattamente messogli a disposizione, sì da consentire la determinazione del credito restitutorio solo da scritture contabili di formazione successiva, priva di valenza esecutiva.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con sentenza del 10 luglio 2018.
Avv. Daniele Franzini
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